Libera Scuola di Umanità diretta da Luigi Scialanca
La Costituzione della Repubblica Italiana
ScuolAnticoli non riconosce gli scempi inflitti alla Costituzione, nel corso degli ultimi vent’anni, da governi al servizio dell’antiStato. Il testo che segue, quindi, non li registra e mai li registrerà.
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Indice
Principi fondamentali *
Articolo 1 *
Articolo 2 *
Articolo 3 *
Articolo 4 *
Articolo 5 *
Articolo 6 *
Articolo 7 *
Articolo 8 *
Articolo 9 *
Articolo 10 *
Articolo 11 *
Articolo 12 *
Parte prima - Diritti e Doveri dei cittadini *
Titolo I - Rapporti Civili *
Titolo I - Articolo 13 *
Titolo I - Articolo 14 *
Titolo I - Articolo 15 *
Titolo I - Articolo 16 *
Titolo I - Articolo 17 *
Titolo I - Articolo 18 *
Titolo I - Articolo 19 *
Titolo I - Articolo 20 *
Titolo I - Articolo 21 *
Titolo I - Articolo 22 *
Titolo I - Articolo 23 *
Titolo I - Articolo 24 *
Titolo I - Articolo 25 *
Titolo I - Articolo 26 *
Titolo I - Articolo 27 *
Titolo I - Articolo 28 *
Titolo II – Rapporti Etico - Sociali *
Titolo II - Articolo 29 *
Titolo II - Articolo 30 *
Titolo II - Articolo 31 *
Titolo II - Articolo 32 *
Titolo II - Articolo 33 *
Titolo II - Articolo 34 *
Titolo III – Rapporti Economici *
Titolo III - Articolo 35 *
Titolo III - Articolo 36 *
Titolo III - Articolo 37 *
Titolo III - Articolo 38 *
Titolo III - Articolo 39 *
Titolo III - Articolo 40 *
Titolo III - Articolo 41 *
Titolo III - Articolo 42 *
Titolo III - Articolo 43 *
Titolo III - Articolo 44 *
Titolo III - Articolo 45 *
Titolo III - Articolo 46 *
Titolo III - Articolo 47 *
Titolo IV – Rapporti Politici *
Titolo IV - Articolo 48 *
Titolo IV - Articolo 49 *
Titolo IV - Articolo 50 *
Titolo IV - Articolo 51 *
Titolo IV - Articolo 52 *
Titolo IV - Articolo 53 *
Titolo IV - Articolo 54 *
Parte seconda – Ordinamento della Repubblica *
Titolo I – Il Parlamento *
Sezione I – Le Camere *
Titolo I - Articolo 55 *
Titolo I - Articolo 56 *
Titolo I - Articolo 57 *
Titolo I - Articolo 58 *
Titolo I - Articolo 59 *
Titolo I - Articolo 60 *
Titolo I - Articolo 61 *
Titolo I - Articolo 62 *
Titolo I - Articolo 63 *
Titolo I - Articolo 64 *
Titolo I - Articolo 65 *
Titolo I - Articolo 66 *
Titolo I - Articolo 67 *
Titolo I - Articolo 68 *
Titolo I - Articolo 69 *
Sezione II – La Formazione delle Leggi *
Titolo I - Articolo 70 *
Titolo I - Articolo 71 *
Titolo I - Articolo 72 *
Titolo I - Articolo 73 *
Titolo I - Articolo 74 *
Titolo I - Articolo 75 *
Titolo I - Articolo 76 *
Titolo I - Articolo 77 *
Titolo I - Articolo 78 *
Titolo I - Articolo 79 *
Titolo I - Articolo 80 *
Titolo I - Articolo 81 *
Titolo I - Articolo 82 *
Titolo II – Il Presidente della Repubblica *
Titolo II - Articolo 83 *
Titolo II - Articolo 84 *
Titolo II - Articolo 85 *
Titolo II - Articolo 86 *
Titolo II - Articolo 87 *
Titolo II - Articolo 88 *
Titolo II - Articolo 89 *
Titolo II - Articolo 90 *
Titolo II - Articolo 91 *
Titolo III – Il Governo *
Sezione I – Il Consiglio dei Ministri *
Titolo III - Articolo 92 *
Titolo III - Articolo 93 *
Titolo III - Articolo 94 *
Titolo III - Articolo 95 *
Titolo III - Articolo 96 *
Sezione II – La Pubblica Amministrazione *
Titolo III - Articolo 97 *
Titolo III - Articolo 98 *
Sezione III – Gli Organi Ausiliari *
Titolo III - Articolo 99 *
Titolo III - Articolo 100 *
Titolo IV – La Magistratura *
Sezione I – Ordinamento Giurisdizionale *
Titolo IV - Articolo 101 *
Titolo IV - Articolo 102 *
Titolo IV - Articolo 103 *
Titolo IV - Articolo 104 *
Titolo IV - Articolo 105 *
Titolo IV - Articolo 106 *
Titolo IV - Articolo 107 *
Titolo IV - Articolo 108 *
Titolo IV - Articolo 109 *
Titolo IV - Articolo 110 *
Sezione II – Norme sulla Giurisdizione *
Titolo IV - Articolo 111 *
Titolo IV - Articolo 112 *
Titolo IV - Articolo 113 *
Titolo V – Le Regioni, le Province i Comuni *
Titolo V - Articolo 114 *
Titolo V - Articolo 115 *
Titolo V - Articolo 116 *
Titolo V - Articolo 117 *
Titolo V - Articolo 118 *
Titolo V - Articolo 119 *
Titolo V - Articolo 120 *
Titolo V - Articolo 121 *
Titolo V - Articolo 122 *
Titolo V - Articolo 123 *
Titolo V - Articolo 124 *
Titolo V - Articolo 125 *
Titolo V - Articolo 126 *
Titolo V - Articolo 127 *
Titolo V - Articolo 128 *
Titolo V - Articolo 129 *
Titolo V - Articolo 130 *
Titolo V - Articolo 131 *
Titolo V - Articolo 132 *
Titolo V - Articolo 133 *
Titolo VI – Garanzie Costituzionali *
Sezione I – La Corte Costituzionale *
Articolo 134 *
Articolo 135 *
Articolo 136 *
Articolo 137 *
Sezione II - Revisione della Costituzione - Leggi Costituzionali *
Articolo 138 *
Articolo 139 *
Disposizioni transitorie e finali *
I *
II *
III *
IV *
V *
VI *
VII *
VIII *
IX *
X *
XI *
XII *
XIII *
XIV *
XV *
XVI *
XVII *
XVIII *
L’Italia
è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti
della Costituzione.
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Tutti
i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche,
di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e
sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini,
impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione
di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del
Paese.
La
Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le
condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la
propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale
o spirituale della società.
La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento.
La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.
Lo
Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e
sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti,
accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione
costituzionale.
Tutte
le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi
secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico
italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le
relative rappresentanze.
La
Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e
tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
L’ordinamento
giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale
generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità
delle norme e dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle
libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo
nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici. (*)
NOTE:
(*) La legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1, ha disposto che l’ultimo comma
dell’art. 10 e l’ultimo comma dell’art. 26 della Costituzione non si applicano
ai delitti di genocidio.
L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.
Parte prima - Diritti e Doveri dei cittadini
La
libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione
personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per
atto motivato dall’Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla
legge.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla
legge, l’autorità di Pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori,
che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’Autorità giudiziaria e,
se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono
revocati e restano privi di ogni effetto.
E’ punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a
restrizioni di libertà.
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.
Il
domicilio è inviolabile.
Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri se non nei casi
e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della
libertà personale.
Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica
o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.
La
libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di
comunicazione sono inviolabili.
La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’Autorità
giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.
Ogni
cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del
territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via
generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere
determinata da ragioni politiche.
Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di
rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.
I
cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi.
Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.
Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che
possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità
pubblica.
I
cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per
fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche
indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.
Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.
Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d’una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.
Tutti
hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo
scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’Autorità
giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente
lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva
per l’indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo
intervento dell’Autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può
essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente,
e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all’Autorità giudiziaria. Se
questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro
s’intende revocato e privo d’ogni effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i
mezzi di finanziamento della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre
manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti
adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.
Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.
Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.
Tutti
possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi
legittimi.
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e
difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori
giudiziari.
Nessuno
può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.
Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in
vigore prima del fatto commesso.
Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti
dalla legge.
L’estradizione
del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista
dalle convenzioni internazionali.
Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici. (*)
NOTE:
(*) La legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1, ha disposto che l’ultimo comma
dell’art. 10 e l’ultimo comma dell’art. 26 della Costituzione non si applicano
ai delitti di genocidio.
La
responsabilità penale è personale.
L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e
devono tendere alla rieducazione del condannato.
Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari
di guerra.
I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.
Titolo II – Rapporti Etico - Sociali
La
Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul
matrimonio.
Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i
limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare.
E’
dovere e diritto dei genitori, mantenere, istruire ed educare i figli, anche se
nati fuori del matrimonio.
Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i
loro compiti.
La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e
sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.
La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.
La
Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della
famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle
famiglie numerose.
Protegge la maternità e l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti
necessari a tale scopo.
La
Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse
della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per
disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti
dal rispetto della persona umana.
L’arte
e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sulla istruzione ed istituisce scuole
statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione,
senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che
chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un
trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
E’ prescritto un esame di Stato per la ammissione ai vari ordini e gradi di
scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio
professionale.
Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di
darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
La
scuola è aperta a tutti.
L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e
gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i
gradi più alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle
famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.
Titolo III – Rapporti Economici
La
Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e
favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e
regolare i diritti del lavoro.
Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge
nell’interesse generale, e tutela il lavoro italiano all’estero.
Il
lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e
qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla
famiglia un’esistenza libera e dignitosa.
La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e
non può rinunziarvi.
La
donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse
retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono
consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare
alla madre e al bambino una speciale e adeguata protezione.
La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.
La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad
essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.
Ogni
cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha
diritto al mantenimento e all’assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle
loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia,
disoccupazione involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento
professionale.
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti
o integrati dallo Stato.
L’assistenza privata è libera.
L’organizzazione
sindacale è libera.
Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione
presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.
E’ condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un
ordinamento interno a base democratica.
I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati
unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi
di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie
alle quali il contratto si riferisce.
Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano.
L’iniziativa
economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare
danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività
economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini
sociali.
La
proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad
enti o a privati.
La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina
i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la
funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.
La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo
indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale.
La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e
testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.
A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti, determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.
Al
fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi
rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera
privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie,
promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la
ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.
La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.
La
Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di
mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e
favorisce l’incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni
controlli, il carattere e le finalità.
La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell’artigianato.
Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.
La
Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina,
coordina e controlla l’esercizio del credito.
Favorisce l’accesso del risparmio popolare alla proprietà dell’abitazione, alla
proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario
nei grandi complessi produttivi del Paese.
Sono
elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore
età.
Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere
civico.
La legge stabilisce requisiti e modalità per l’esercizio del diritto di voto
dei cittadini residenti all’estero e ne assicura l’effettività. A tale fine è
istituita una circoscrizione Estero per l’elezione delle Camere, alla quale sono
assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri
determinati dalla legge. (*)
Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per
effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati
dalla legge.
NOTE:
(*) Interna | Comma introdotto dalla legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1.
L’art. 3 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1, ha, inoltre,
disposto, in via transitoria, quanto segue: "1. In sede di prima
applicazione della presente legge costituzionale ai sensi del terzo comma
dell’articolo 48 della Costituzione, la stessa legge che stabilisce le modalità
di attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero stabilisce,
altresì, le modificazioni delle norme per l’elezione delle Camere conseguenti
alla variazione del numero dei seggi assegnati alle circoscrizioni del
territorio nazionale. 2. In caso di mancata approvazione della legge di cui al
comma 1, si applica la disciplina costituzionale anteriore."
Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.
Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.
Tutti
i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e
alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti
stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi
provvedimenti le pari opportunita’ tra donne e uomini.
La legge può, per l’ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive,
parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.
Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo
necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.
NOTE:
L’art. 1 della legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1 ha aggiunto, in fine,
un periodo al primo comma dell’art. 51.
Il testo originario del primo comma era il seguente:
"Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici
pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i
requisiti stabiliti dalla legge."
La
difesa della patria è sacro dovere del cittadino.
Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il
suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né
l’esercizio dei diritti politici.
L’ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della
Repubblica.
Tutti
sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità
contributiva.
Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.
Tutti
i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la
Costituzione e le leggi.
I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle,
con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.
Parte seconda – Ordinamento della Repubblica
Il
Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli
casi stabiliti dalla Costituzione.
La
Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella
circoscrizione Estero.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione
hanno compiuto i venticinque anni di età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi
assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli
abitanti della Repubblica, quale risulta dall’ultimo censimento generale della
popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla
popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più
alti resti. (*)
NOTE:
(*) L’art. 56 è stato sostituito dapprima dall’art. 1 della legge
costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2. Il testo originario dell’articolo era il
seguente:
«La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto, in ragione
di un deputato per ottantamila abitanti o per frazione superiore a quarantamila.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno dell’elezione hanno
compiuto i venticinque anni di età».
In seguito, l’art. 1 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1, ha
modificato l’art. 56. Il testo dell’articolo 56, come sostituito dalla legge
costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, era il seguente:
"La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
Il numero dei deputati è di seicentotrenta.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione
hanno compiuto i venticinque anni di età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero
degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall’ultimo censimento generale
della popolazione, per seicentotrenta e distribuendo i seggi in proporzione alla
popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più
alti resti."
L’art. 3 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1, ha, inoltre,
disposto, in via transitoria, quanto segue:
"1. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale ai
sensi del terzo comma dell’articolo 48 della Costituzione, la stessa legge che
stabilisce le modalità di attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione
Estero stabilisce, altresì, le modificazioni delle norme per l’elezione delle
Camere conseguenti alla variazione del numero dei seggi assegnati alle
circoscrizioni del territorio nazionale.
2. In caso di mancata approvazione della legge di cui al comma 1, si applica la
disciplina costituzionale anteriore."
Il
Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla
circoscrizione Estero.
Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti
nella circoscrizione Estero.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne
ha due, la Valle d’Aosta uno.
La ripartizione dei seggi fra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi
assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del
precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni,
quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e
dei più alti resti. (*)
NOTE:
(*) L’art. 57 è stato dapprima sostituito dall’art. 2 della legge
costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, poi modificato una prima volta dall’art. 2
della legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, e modificato una seconda
volta dall’art. 2 dalla legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1.
Il testo dell’articolo nella versione originaria era il seguente: "Il
Senato della Repubblica è eletto a base regionale. A ciascuna Regione è
attribuito un senatore per duecentomila abitanti o per frazione superiore a
centomila.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei. La Valle
d’Aosta ha un solo senatore."
Il testo dell’articolo 57 come sostituito dall’art. 2 della legge n. 2 del 1963
così disponeva: "Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.
Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette. La Valle
d’Aosta uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni
del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle regioni,
quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base di quozienti interi e
dei più alti resti."
Si segnala inoltre che con la legge costituzionale 9 marzo 1961, n. 1, si è
provveduto all’assegnazione di tre senatori ai comuni di Trieste, Duino
Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgonico.
L’art. 57 è stato poi modificato dalla legge costituzionale 23 gennaio 2001, n.
1. Il testo dell’art. 57, come modificato dalla legge costituzionale 27 dicembre
1963, n. 3, era il seguente: "Il Senato della Repubblica è eletto a base
regionale.
Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne
ha due, la Valle d’Aosta uno.
La ripartizione dei seggi fra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni
del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni,
quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e
dei più alti resti."
L’art. 3 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1, ha, inoltre,
disposto, in via transitoria, quanto segue:
"1. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale ai
sensi del terzo comma dell’articolo 48 della Costituzione, la stessa legge che
stabilisce le modalità di attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione
Estero stabilisce, altresì, le modificazioni delle norme per l’elezione delle
Camere conseguenti alla variazione del numero dei seggi assegnati alle
circoscrizioni del territorio nazionale.
2. In caso di mancata approvazione della legge di cui al comma 1, si applica la
disciplina costituzionale anteriore."
I
senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno
superato il venticinquesimo anno di età.
Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.
E’
senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della
Repubblica.
Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini
che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale,
scientifico, artistico e letterario.
La
Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.
La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e
soltanto in caso di guerra. (*)
NOTE:
(*) L’art. 60 è stato sostituito dall’art. 3 della legge costituzionale 9
febbraio 1963, n. 2. Il testo originario dell’articolo era il seguente:
«La Camera dei deputati è eletta per cinque anni, il Senato della Repubblica
per sei. La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge
e soltanto in caso di guerra.»
Le
elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle
precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle
elezioni.
Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle
precedenti
Le
Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di
ottobre.
Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del
suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi
componenti.
Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto
anche l’altra.
Ciascuna
Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l’Ufficio di presidenza.
Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l’Ufficio di
presidenza sono quelli della Camera dei deputati.
Ciascuna
Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Le sedute sono pubbliche: tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a
Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.
Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è
presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a
maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza
speciale.
I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se
richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta
che lo richiedono.
La
legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l’ufficio di
deputato o di senatore.
Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.
Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.
Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
I
membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni
espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del
Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né
può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto
in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna,
ovvero se sia colto nell’atto di commettere un delitto per il quale è previsto
l’arresto obbligatorio in flagranza.
Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad
intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a
sequestro di corrispondenza. (*)
NOTE:
(*) L’art. 68 è stato sostituito dall’art. 1 della legge costituzionale 29
ottobre 1993, n. 3. Il testo originario dell’articolo era il seguente:
«I membri del Parlamento non possono essere perseguiti per le opinioni espresse
e per i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del
Parlamento può essere sottoposto a procedimento penale; né può essere
arrestato, o altrimenti privato della libertà personale, o sottoposto a
perquisizione personale o domiciliare, salvo che sia colto nell’atto di
commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l’ordine di
cattura.
Eguale autorizzazione è richiesta per trarre in arresto o mantenere in
detenzione un membro del Parlamento in esecuzione di una sentenza anche
irrevocabile.»
I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge.
Sezione II – La Formazione delle Leggi
La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.
L’iniziativa
delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi
ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.
Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di
almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.
Ogni
disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo
regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che
l’approva articolo per articolo e con votazione finale.
Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei
quali è dichiarata l’urgenza.
Può altresì stabilire in quali casi e forme l’esame e l’approvazione dei
disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo
da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino
al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso
alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto
della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa
oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di
voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle
commissioni.
La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è
sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e
per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati
internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.
Le
leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese
dall’approvazione .
Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne
dichiarano l’urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.
Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il
quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi
stesse stabiliscano un termine diverso.
Il
Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio
motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.
Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.
E’
indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione, totale o parziale, di
una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono
cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. (*)
Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia
e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Hanno
diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la
Camera dei deputati.
La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione
la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti
validamente espressi.
La legge determina le modalità di attuazione del referendum. (*)
NOTE:
(*) Con la legge costituzionale 3 aprile 1989, n. 2, è stata disposta
l’indizione di un referendum di indirizzo sul conferimento di un mandato
costituente al Parlamento europeo da svolgersi in occasione delle elezioni del
1989 per il rinnovo del Parlamento europeo.
(*) Con la legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, "Norme integrative
della Costituzione concernenti la Corte costituzionale", è stato
attribuito alla Corte costituzionale il giudizio sull’ammissibilità dei quesiti
referendari.
L’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
Il
Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano
valore di legge ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessità e d’urgenza, il Governo adotta, sotto
la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il
giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte,
sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni .
I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge
entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia
regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non
convertiti.
Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.
L’amnistia
e l’indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei
componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.
La legge che concede l’amnistia o l’indulto stabilisce il termine per la loro
applicazione.
In ogni caso l’amnistia e l’indulto non possono applicarsi ai reati commessi
successivamente alla presentazione del disegno di legge. (*)
NOTE:
(*) L’art. 79 è stato sostituito dall’art. 1 della legge costituzionale 6 marzo
1992, n. 1. Il testo originario dell’articolo era il seguente:
«L’amnistia e l’indulto sono concessi dal Presidente della Repubblica su legge
di delegazione delle Camere. Non possono applicarsi ai reati commessi
successivamente alla proposta di delegazione.»
Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.
Le
Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal
Governo.
L’esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e
per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi
e nuove spese.
Ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese deve indicare i mezzi per
farvi fronte.
Ciascuna
Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.
A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da
rispecchiare la proporzione dei vari gruppi.
La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi
poteri e le stesse limitazioni della Autorità giudiziaria.
Titolo II – Il Presidente della Repubblica
Il
Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi
membri.
All’elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio
regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle
d’Aosta ha un solo delegato. L’elezione del Presidente della Repubblica ha luogo
per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi della assemblea. Dopo il terzo
scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.
Può
essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto
cinquanta anni di età e goda dei diritti civili e politici.
L’ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra
carica.
L’assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.
Il
Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.
Trenta giorni prima che scada il termine il Presidente della Camera dei deputati
convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il
nuovo Presidente della Repubblica.
Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la
elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel
frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.
Le
funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa
adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.
In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente
della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del
nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior
termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro
cessazione.
Il
Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l’unità
nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del
Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati
internazionali, previa, quando occorra, l’autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa
costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle
Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.
Il
Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le
Camere o anche una sola di esse.
Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo
che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della
legislatura. (*)
NOTE:
(*) Il secondo comma dell’art. 88 è stato sostituito dall’art. 1 della legge
costituzionale 4 novembre 1991, n. 1.
Il testo originario del comma era il seguente:
«Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato.»
Nessun
atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai
ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.
Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono
controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri.
Il
Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti
nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per
attentato alla Costituzione. (*)
In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a
maggioranza assoluta dei suoi membri.
NOTE:
(*) La legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, "Norme integrative della
Costituzione concernenti la Corte costituzionale", ha attribuito alla Corte
costituzionale il potere di determinare le sanzioni in caso di condanna del
Presidente della Repubblica a seguito della messa in stato d’accusa da parte del
Parlamento in seduta comune.
Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.
Sezione I – Il Consiglio dei Ministri
Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i Ministri.
Il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.
Il
Governo deve avere la fiducia delle due Camere.
Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata
per appello nominale.
Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per
ottenerne la fiducia.
Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del Governo non
importa obbligo di dimissioni.
La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti
della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla
sua presentazione.
Il
Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e
ne è responsabile. Mantiene la unità di indirizzo politico ed amministrativo,
promovendo e coordinando l’attività dei Ministri.
I Ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei
ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.
La legge provvede all’ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il
numero, le attribuzioni e l’organizzazione dei Ministeri.
Il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei Deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale. (*)
NOTE:
(*) L’articolo è stato sostituito dall’art. 1 della legge costituzionale 16
gennaio 1989, n. 1. Il testo originario era il seguente:
«Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri sono posti in stato
d’accusa dal Parlamento in seduta comune per reati commessi nell’esercizio delle
loro funzioni.»
Sezione II – La Pubblica Amministrazione
I
pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che
siano assicurati il buon andamento e la imparzialità dell’amministrazione.
Nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le
attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.
Agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede mediante concorso, salvo
i casi stabiliti dalla legge.
I
pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.
Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per
anzianità.
Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d’iscriversi ai partiti
politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i
funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari
all’estero.
Sezione III – Gli Organi Ausiliari
Il
Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti
dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in
misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.
E’ organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le
funzioni che gli sono attribuite dalla legge.
Ha l’iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della
legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti
dalla legge.
Il
Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela
della giustizia nell’amministrazione.
La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti
del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato.
Partecipa, nei casi e nelle forme stabilite dalla legge, al controllo sulla
gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.
Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.
La legge assicura l’indipendenza dei due istituti e dei loro componenti di
fronte al Governo.
Sezione I – Ordinamento Giurisdizionale
La
giustizia è amministrata in nome del popolo.
I giudici sono soggetti soltanto alla legge.
La
funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e
regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario.
Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono
soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate
per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei
estranei alla magistratura.
La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo
all’amministrazione della giustizia.
Il
Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno
giurisdizione per la tutela nei confronti della Pubblica Amministrazione degli
interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei
diritti soggettivi.
La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e
nelle altre specificate dalla legge.
I Tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla
legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari
commessi da appartenenti alle Forze armate.
La
magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.
Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della
Repubblica.
Ne fanno parte di diritto il primo Presidente e il Procuratore generale della
Corte di cassazione.
Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari
tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in
seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed
avvocati dopo quindici anni di esercizio.
Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal
Parlamento.
I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono
immediatamente rieleggibili.
Non possono, finché sono in carica, essere iscritti, negli albi professionali,
né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.
Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.
Le
nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.
La legge sull’ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva,
di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.
Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere
chiamati all’ufficio di consiglieri di Cassazione, per meriti insigni,
professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano
quindici anni di esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le
giurisdizioni superiori.
I
magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal
servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione
del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le
garanzie di difesa stabilite dall’ordinamento giudiziario o con il loro
consenso.
Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l’azione disciplinare.
I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.
Il Pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle
norme sull’ordinamento giudiziario.
Le norme sull’ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge. La legge assicura l’indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del Pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all’amministrazione della giustizia.
L’Autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.
Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministero della giustizia l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.
Sezione II – Norme sulla Giurisdizione
La
giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Ogni
processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parita’,
davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole
durata.
Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia,
nel piu’ breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei
motivi dell’accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni
necessari per preparare la sua difesa; abbia la facolta’, davanti al giudice, di
interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo
carico, di ottenere la convocazione e l’interrogatorio di persone a sua difesa
nelle stesse condizioni dell’accusa e l’acquisizione di ogni altro mezzo di
prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla
la lingua impiegata nel processo.
Il processo penale e’ regolato dal principio del contraddittorio nella
formazione della prova. La colpevolezza dell’imputato non puo’ essere provata
sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si e’ sempre
volontariamente sottratto all’interrogatorio da parte dell’imputato o del suo
difensore.
La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in
contraddittorio per consenso dell’imputato o per accertata impossibilita’ di
natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.
Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale,
pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso
ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma
soltanto per le sentenze dei Tribunali militari in tempo di guerra.
Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in
Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione. (*)
NOTE:
(*) I primi cinque commi dell’art. 111 sono stati introdotti dalla legge
costituzionale 23 novembre 1999, n. 2. Si riporta di seguito l’art. 2 della
legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2: «1. La legge regola l’applicazione
dei principi contenuti nella presente legge costituzionale ai procedimenti
penali in corso alla data della sua entrata in vigore.» (*) I primi cinque
commi dell’art. 111 sono stati introdotti dalla legge costituzionale 23
novembre 1999, n. 2.
Si riporta di seguito l’art. 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n.
2:
«1. La legge regola l’applicazione dei principi contenuti nella presente legge
costituzionale ai procedimenti penali in corso alla data della sua entrata in
vigore.»
Il Pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale.
Contro
gli atti della Pubblica Amministrazione è sempre ammessa la tutela
giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di
giurisdizione ordinaria o amministrativa.
Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari
mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.
La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti
della Pubblica Amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge
stessa.
Titolo V – Le Regioni, le Province i Comuni
La
Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane,
dalle Regioni e dallo Stato.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi
con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla
Costituzione.
Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo
ordinamento. (*)
NOTE:
(*) L’art. 114 è stato sostituito dall’art. 1 della legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3. Il testo originario dell’articolo era il seguente:
«La Repubblica si riparte in Regioni, Provincie e Comuni.»
(Abrogato) (*)
NOTE:
(*) L’art. 115 è stato abrogato dall’art. 9, secondo comma, della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo originario dell’articolo era il
seguente:
«Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni
secondo i principî fissati nella Costituzione.»
Il
Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol
e la Valle d’Aosta/Vallee d’Aoste dispongono di forme e condizioni particolari
di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge
costituzionale. (**)
La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome
di Trento e di Bolzano.
Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di
cui al terzo comma dell’articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del
medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all’organizzazione della
giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con
legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti
locali, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 119. La legge è approvata
dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo
Stato e la Regione interessata.
NOTE:
(*) L’art. 116 è stato sostituito dall’art. 2 della legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3. Il testo originario dell’articolo era il seguente:
«Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige al Friuli-Venezia Giulia e
alla Valle d’Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia,
secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali.»
(**) Si riporta di seguito l’art. 10, recante disposizioni transitorie, della
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3:
«1. Sino all’adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente
legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle
province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di
autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.»
La
potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto
della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e
dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato
con l’Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di
Stati non appartenenti all’Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza;
sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione
delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione
del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici
nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa
locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia
amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti
civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull’istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni,
Province e Città metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico
e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell’ingegno;
s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti
internazionali e con l’Unione europea delle Regioni; commercio con l’estero;
tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale;
professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i
settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo;
protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti
di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell’energia; previdenza complementare e
integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza
pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di
risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di
credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione
concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la
determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello
Stato. (**)
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non
espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro
competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti
normativi comunitari e provvedono all’attuazione e all’esecuzione degli accordi
internazionali e degli atti dell’Unione europea, nel rispetto delle norme di
procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di
esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione
esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle
Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane
hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e
dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli
uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il
migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi
comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e
intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.
NOTE:
(*) L’art. 117 è stato sostituito dall’art. 3 della legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3. Il testo originario dell’articolo era il seguente:
«La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei
principî fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, semprechè le norme
stesse non siano in contrasto con l’interesse nazionale e con quello di altre
Regioni:
ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione;
circoscrizioni comunali;
polizia locale urbana e rurale;
fiere e mercati;
beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;
istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;
musei e biblioteche di enti locali;
urbanistica;
turismo ed industria alberghiera;
tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale;
viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;
navigazione e porti lacuali;
acque minerali e termali;
cave e torbiere;
caccia;
pesca nelle acque interne;
agricoltura e foreste;
artigianato;
altre materie indicate da leggi costituzionali.
Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare
norme per la loro attuazione.»
(**) Si riporta di seguito l’art. 11, recante disposizioni transitorie, della
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3:
«1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della
Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni,
delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le
questioni regionali.
2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma
dell’articolo 117 e all’articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni
sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai
sensi del comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole
condizionato all’introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la
Commissione che ha svolto l’esame in sede referente non vi si sia adeguata,
sulle corrispondenti parti del progetto di legge l’Assemblea delibera a
maggioranza assoluta dei suoi componenti.»
Le
funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne
l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni
e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed
adeguatezza.
I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni
amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale,
secondo le rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle
materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell’articolo 117, e
disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela
dei beni culturali.
Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma
iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività
di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. (*)
NOTE:
(*) L’art. 118 è stato sostituito dall’art. 4 della legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3. Il testo originario dell’articolo era il seguente:
«Spettano alla Regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel
precedente articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente locale, che
possono essere attribuite dalle leggi della Repubblica alle Provincie, ai Comuni
o ad altri enti locali.
Lo Stato può con legge delegare alla Regione l’esercizio di altre funzioni
amministrative. La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative
delegandole alle Provincie, ai Comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei
loro uffici.»
I
Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia
finanziaria di entrata e di spesa.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse
autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la
Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del
sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi
erariali riferibile al loro territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di
destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante. Le
risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni,
alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare
integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per
rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l’effettivo esercizio
dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale
esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua
interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città
metropolitane e Regioni.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio
patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello
Stato. Possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di
investimento. E’ esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi
contratti. (*) (**)
NOTE:
(*) L’art. 119 è stato sostituito dall’art. 5 della legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3. Il testo originario dell’articolo era il seguente:
«Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da
leggi della Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato, delle
Provincie e dei Comuni.
Alle Regioni sono attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali, in
relazione ai bisogni delle Regioni per le spese necessarie ad adempiere le loro
funzioni normali.
Per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il
Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna per legge a singole Regioni contributi
speciali.
La Regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo le modalità stabilite
con legge della Repubblica.»
(**) Si riporta di seguito l’art. 11, recante disposizioni transitorie, della
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3:
«1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della
Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni,
delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le
questioni regionali.
2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma
dell’articolo 117 e all’articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni
sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai
sensi del comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole
condizionato all’introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la
Commissione che ha svolto l’esame in sede referente non vi si sia adeguata,
sulle corrispondenti parti del progetto di legge l’Assemblea delibera a
maggioranza assoluta dei suoi componenti.»
La
Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le
Regioni, nè adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera
circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, nè limitare l’esercizio
del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.
Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane,
delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati
internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per
l’incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela
dell’unità giuridica o dell’unità economica e in particolare la tutela dei
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali,
prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le
procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel
rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale
collaborazione. (*)
NOTE:
(*) L’art. 120 è stato sostituito dall’art. 6 della legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3. Il testo originario dell’articolo era il seguente:
«La Regione non può istituire dazi d’importazione o esportazione o transito
fra le Regioni.
Non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera
circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni.
Non può limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del
territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro.»
Sono
organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.
Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione
e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare
proposte di legge alle Camere.
La Giunta regionale è l’organo esecutivo delle Regioni.
Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della
Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali;
dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione,
conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica. (*)
NOTE:
(*) L’art. 121 è stato modificato dall’art. 1 della legge costituzionale 22
novembre 1999, n. 1. Il testo originario dell’articolo era il seguente:
«Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo
presidente.
Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative e regolamentari
attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e
dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.
La Giunta regionale è l’organo esecutivo delle Regioni.
Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; promulga le leggi ed i
regolamenti regionali, dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato
alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo centrale.»
Il
sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del
Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonchè dei
consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei
princìpi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce
anche la durata degli organi elettivi. (**)
Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta
regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra
Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.
Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di
presidenza.
I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni
espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.
Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga
diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto
nomina e revoca i componenti della Giunta.
NOTE:
(*) L’art. 122 è stato sostituito dall’art. 2 della legge costituzionale 22
novembre 1999, n. 1. Il testo originario dell’articolo era il seguente:
«ll sistema d’elezione, il numero e i casi di ineleggibilità e di
incompatibilità dei consiglieri regionali sono stabiliti con legge della
Repubblica.
Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio regionale e ad una
delle Camere del Parlamento o ad un altro Consiglio regionale.
Il Consiglio elegge nel suo seno un presidente e un ufficio di presidenza per i
propri lavori.
I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni
espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.
Il Presidente ed i membri della Giunta sono eletti dal Consiglio regionale tra i
suoi componenti.»
(**) Si riporta di seguito l’art. 5, recante disposizioni transitorie, della
legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1:
«1. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle
nuove leggi elettorali ai sensi del primo comma dell’articolo 122 della
Costituzione, come sostituito dall’articolo 2 della presente legge
costituzionale, l’elezione del Presidente della Giunta regionale è contestuale
al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali e si effettua con le modalità
previste dalle disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di elezione
dei Consigli regionali. Sono candidati alla Presidenza della Giunta regionale i
capilista delle liste regionali. E’ proclamato eletto Presidente della Giunta
regionale il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in
ambito regionale. Il Presidente della Giunta regionale fa parte del Consiglio
regionale. E’ eletto alla carica di consigliere il candidato alla carica di
Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi
immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente.
L’Ufficio centrale regionale riserva, a tal fine, l’ultimo dei seggi
eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista
della lista regionale proclamato alla carica di consigliere, nell’ipotesi
prevista al numero 3) del tredicesimo comma dell’articolo 15 della legge 17
febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell’articolo 3 della legge 23
febbraio 1995, n. 43; o, altrimenti, il seggio attribuito con il resto o con la
cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio
unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora
tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente
intero in sede circoscrizionale, l’Ufficio centrale regionale procede
all’attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la
determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste
di maggioranza in seno al Consiglio regionale.
2. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali si osservano
le seguenti disposizioni:
a) entro dieci giorni dalla proclamazione, il Presidente della Giunta regionale
nomina i componenti della Giunta, fra i quali un Vicepresidente, e può
successivamente revocarli;
b) nel caso in cui il Consiglio regionale approvi a maggioranza assoluta una
mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta
regionale, presentata da almeno un quinto dei suoi componenti e messa in
discussione non prima di tre giorni dalla presentazione, entro tre mesi si
procede all’indizione di nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della
Giunta. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente
della Giunta in caso di dimissioni volontarie, impedimento permanente o morte
del Presidente.»
Ciascuna
Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la
forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo
statuto regola l’esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e
provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei
regolamenti regionali.
Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata
a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive
adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta
l’apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della
Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli
statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla
loro pubblicazione.
Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua
pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione
o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a
referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti
validi.
In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali,
quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali. (*)
NOTE:
(*) L’art. 123 è stato sostituito dapprima dall’art. 3 della legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1. Il testo originario dell’articolo era il
seguente:
«Ogni Regione ha uno statuto il quale, in armonia con la Costituzione e con le
leggi della Repubblica, stabilisce le norme relative all’organizzazione interna
della Regione. Lo statuto regola l’esercizio del diritto di iniziativa e del
referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la
pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.
Lo statuto è deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi
componenti, ed è approvato con legge della Repubblica.»
In seguito, l’art. 7 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha
aggiunto, in fine, un comma.
(Abrogato) (*)
NOTE:
(*) L’art. 124 è stato abrogato dall’art. 9, secondo comma, della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo originario dell’articolo era il
seguente:
«Un commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione sopraintende
alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato e le coordina con quelle
esercitate dalla Regione.»
Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l’ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione. (*)
NOTE:
(*) Il primo comma dell’art. 125 è stato abrogato dall’art. 9, secondo comma,
della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo originario
dell’articolo era il seguente:
«Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione è
esercitato, in forma decentrata, da un organo dello Stato, nei modi e nei limiti
stabiliti da leggi della Repubblica. La legge può in determinati casi ammettere
il controllo di merito, al solo effetto di promuovere, con richiesta motivata,
il riesame della deliberazione da parte del Consiglio regionale.
Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado,
secondo l’ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi
sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.»
Con
decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento
del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano
compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo
scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di
sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati
e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge
della Repubblica. (**)
Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente
della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei
suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei
componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni
dalla presentazione.
L’approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della
Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione,
l’impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso
comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni
caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza
dei componenti il Consiglio.
NOTE:
(*) L’art. 126 è stato sostituito dall’art. 4 della legge costituzionale 22
novembre 1999, n. 1. Il testo originario dell’articolo era il seguente:
«Il Consiglio regionale può essere sciolto, quando compia atti contrari alla
Costituzione o gravi violazioni di legge, o non corrisponda all’invito del
Governo di sostituire la Giunta o il Presidente, che abbiano compiuto analoghi
atti o violazioni.
Può essere sciolto quando, per dimissioni o per impossibilità di formare una
maggioranza, non sia in grado di funzionare.
Può essere altresì sciolto per ragioni di sicurezza nazionale.
Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della
Repubblica, sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le
questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica. Col decreto
di scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini eleggibili al
Consiglio regionale, che indice le elezioni entro tre mesi e provvede
all’ordinaria amministrazione di competenza della Giunta e agli atti
improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio.»
(**) Si riporta di seguito l’art. 11, recante disposizioni transitorie, della
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3:
«1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della
Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni,
delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le
questioni regionali.
2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma
dell’articolo 117 e all’articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni
sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai
sensi del comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole
condizionato all’introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la
Commissione che ha svolto l’esame in sede referente non vi si sia adeguata,
sulle corrispondenti parti del progetto di legge l’Assemblea delibera a
maggioranza assoluta dei suoi componenti.»
Il
Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della
Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi
alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.
La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello
Stato o di un’altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la
questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro
sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell’atto avente valore di
legge. (**)
NOTE:
(*) L’art. 127 è stato sostituito dall’art. 8 della legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3. Il testo originario dell’articolo era il seguente:
«Ogni legge approvata dal Consiglio regionale è comunicata al Commissario che,
salvo il caso di opposizione da parte del Governo, deve vistarla nel termine di
trenta giorni dalla comunicazione.
La legge è promulgata nei dieci giorni dalla apposizione del visto ed entra in
vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione. Se una legge è
dichiarata urgente dal Consiglio regionale, e il Governo della Repubblica lo
consente, la promulgazione e l’entrata in vigore non sono subordinate ai termini
indicati.
Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge approvata dal
Consiglio regionale ecceda la competenza della Regione o contrasti con gli
interessi nazionali o con quelli di altre Regioni, la rinvia al Consiglio
regionale nel termine fissato per l’apposizione del visto.
Ove il Consiglio regionale la approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi
componenti, il Governo della Repubblica può, nei quindici giorni dalla
comunicazione, promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte
costituzionale, o quella di merito per contrasto di interessi davanti alle
Camere. In caso di dubbio, la Corte decide di chi sia la competenza.»
(**) Le norme sui giudizi di legittimità costituzionale sono state dettate
dalla legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1.
(Abrogato) (*)
NOTE:
(*) L’art. 128 è stato abrogato dall’art. 9, secondo comma, della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo originario dell’articolo era il
seguente:
«Le Provincie e i Comuni sono enti autonomi nell’ambito dei principî fissati
da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni.»
(Abrogato) (*)
NOTE:
(*) L’art. 129 è stato abrogato dall’art. 9, secondo comma, della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo originario dell’articolo era il
seguente:
«Le Provincie e i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale e
regionale.
Le circoscrizioni provinciali possono essere suddivise in circondari con
funzioni esclusivamente amministrative per un ulteriore decentramento.»
(Abrogato) (*)
NOTE:
(*) L’art. 130 è stato abrogato dall’art. 9, secondo comma, della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo originario dell’articolo era il
seguente:
«Un organo della Regione, costituito nei modi stabiliti da legge della
Repubblica, esercita, anche in forma decentrata, il controllo di legittimità
sugli atti delle Provincie, dei Comuni e degli altri enti locali.
In casi determinati dalla legge può essere esercitato il controllo di merito,
nella forma di richiesta motivata agli enti deliberanti di riesaminare la loro
deliberazione.»
Sono
costituite le seguenti Regioni:
Piemonte;
Valle d’Aosta;
Lombardia;
Trentino-Alto Adige;
Veneto;
Friuli-Venezia Giulia;
Liguria;
Emilia-Romagna;
Toscana;
Umbria;
Marche;
Lazio;
Abruzzi;
Molise; (**)
Campania;
Puglia;
Basilicata;
Calabria;
Sicilia;
Sardegna.
NOTE:
(*) L’art. 131 è stato modificato dalla legge costituzionale 27 dicembre 1963,
n. 3, che ha disposto la costituzione del Molise come regione a se stante.
(**) L’art. 131 è stato modificato dalla legge costituzionale 27 dicembre 1963,
n. 3, che ha disposto la costituzione del Molise come regione a se stante.
Si
può, con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la
fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un
milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che
rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia
approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.
Si può, con l’approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia
o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa
mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali,
consentire che Provincie e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da
una Regione e aggregati ad un’altra. (*)
NOTE:
(*) L’art. 132 è stato modificato dall’articolo 9, primo comma, della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo originario dell’articolo era il
seguente:
«Si può, con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la
fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un
milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che
rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia
approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.
Si può, con referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli
regionali, consentire che Provincie e Comuni, che ne facciano richiesta, siano
staccati da una Regione ed aggregati ad un’altra.»
Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell’ambito di una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione. La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.
Titolo VI – Garanzie Costituzionali
Sezione I – La Corte Costituzionale
La Corte costituzionale giudica: sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni; (*) sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni; sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione. (*)
NOTE:
(*) Le norme sui giudizi di legittimità costituzionale sono state dettate dalla
legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1.
(*) L’ultimo capoverso è stato cosí modificato dall’art. 2 della legge
costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1. Il testo originario era il seguente:
«sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica ed i Ministri, a
norma della Costituzione».
La
Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal
Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per
un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative. I giudici della
Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle
giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di
università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio. I
Giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per
ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente
nominati.
Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e
dall’esercizio delle funzioni. La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le
norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un
triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall’
ufficio di giudice. L’ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello
di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l’esercizio della
professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge. (*)
Nei giudizi d’accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i
giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di
cittadini aventi i requisiti per l ’eleggibilità a senatore, che il Parlamento
compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per
la nomina dei giudici ordinari.
NOTE:
(*) L’art. 135 è stato sostituito dall’art. 1 della legge costituzionale 22
novembre 1967, n. 2. L’ultimo comma, inoltre, è stato modificato dall’art. 2
della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.
Il testo dell’articolo nella versione originaria era il seguente:
«La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo
dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e
per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrativa. I giudici
della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle
giurisdizioni superiori ordinarie ed amministrative, i professori ordinari di
università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.
La Corte elegge il presidente tra i suoi componenti.
I giudici sono nominati per dodici anni, si rinnovano parzialmente secondo le
norme stabilite dalla legge e non sono immediatamente rieleggibili.
L’ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del
Parlamento o di un Consiglio regionale, con l’esercizio della professione di
avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.
Nei giudizi d’accusa contro il Presidente della Repubblica e contro i Ministri
intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, 16 membri eletti, all’inizio
di ogni legislatura, dal Parlamento in seduta comune tra cittadini aventi i
requisiti per l’eleggibilità a senatore.»
Il testo dell’articolo 135 come sostituito dalla legge costituzionale 22
novembre 1967, n. 2, identico per i primi sei commi al testo vigente, all’ultimo
comma così disponeva:
«Nei giudizi d’accusa contro il Presidente della Repubblica e contro i ministri
intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, 16 membri tratti a sorte da
un elenco di cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità a senatore, che il
Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità
stabilite per la nomina dei giudici ordinari.»
(*) La legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, ha disciplinato i casi di
incompatibilità relativi ai giudici costituzionali ed ai giudici aggregati,
nonchè le forme di immunità a garanzia dell’attività della Corte.
Quando
la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma di legge o di un
atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno
successivo alla pubblicazione della decisione.
La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli
regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario provvedano nelle
forme costituzionali.
Una
legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di
proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie
d’indipendenza dei giudici della Corte. (*)
Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione
e il funzionamento della Corte. Contro le decisioni della Corte costituzionale
non è ammessa alcuna impugnazione.
Sezione II - Revisione della Costituzione - Leggi Costituzionali
Le
leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono
adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non
minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di
ciascuna Camera nella seconda votazione. (*)
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi
dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera
o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a
referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti
validi. Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella
seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi
componenti.
NOTE:
(*) Con la legge costituzionale 6 agosto 1993, n. 1, che ha istituito la
Commissione parlamentare per le riforme istituzionali, è stato previsto,
unicamente per i progetti di legge della XI legislatura un diverso procedimento
di revisione costituzionale che comporta, fra l’altro, la obbligatoria
sottoposizione a referendum dei progetti approvati dalla Commissione.
La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.
Disposizioni transitorie e finali
Con l’entrata in vigore della Costituzione il Capo provvisorio dello Stato esercita le attribuzioni di Presidente della Repubblica e ne assume il titolo.
Se alla data della elezione del Presidente della Repubblica non sono costituiti tutti i Consigli regionali, partecipano alla elezione soltanto i componenti delle due Camere.
Per
la prima composizione del Senato della Repubblica sono nominati senatori, con
decreto del Presidente della Repubblica, i deputati dell’Assemblea Costituente
che posseggono i requisiti di legge per essere senatori e che:
sono stati presidenti del Consiglio dei Ministri o di Assemblee legislative;
hanno fatto parte del disciolto Senato;
hanno avuto almeno tre elezioni, compresa quella all’Assemblea Costituente;
sono stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei deputati del 9
novembre 1926;
hanno scontato la pena della reclusione non inferiore a cinque anni in seguito a
condanna del tribunale speciale fascista per la difesa dello Stato.
Sono nominati altresì senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i
membri del disciolto Senato che hanno fatto parte della Consulta Nazionale.
Al diritto di essere nominato senatore si può rinunciare prima della firma del
decreto di nomina. L’accettazione della candidatura alle elezioni politiche
implica rinuncia al diritto di nomina a senatore.
Per la prima elezione del Senato il Molise è considerato come Regione a sé stante, con il numero dei senatori che gli compete in base alla sua popolazione.
La disposizione dell’articolo 80 della Costituzione, per quanto concerne i tratti internazionali che importano oneri alle finanze o modificazioni di legge, ha effetto dalla data di convocazione delle Camere.
Entro
cinque anni dall’entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione
degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le
giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei Tribunali
militari.
Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento del
Tribunale supremo militare in relazione all’articolo 111.
Fino
a quando non sia emanata la nuova legge sull’ordinamento giudiziario in
conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme
dell’ordinamento vigente.
Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione delle
controversie indicate nell’articolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle
norme preesistenti all’entrata in vigore della Costituzione. (*)
NOTE:
(*) L’art. 7 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, ha abrogato
l’ultimo comma della disposizione che così recitava: «I giudici della Corte
costituzionale nominati nella prima composizione della Corte stessa non sono
soggetti alla parziale rinnovazione e durano in carica dodici anni.»
Le
elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni
provinciali sono indette entro un anno dall’entrata in vigore della
Costituzione.
Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della Pubblica Amministrazione il
passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino a quando non sia
provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative
fra gli enti locali restano alle Province ed ai Comuni le funzioni che
esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni deleghino loro l’esercizio.
Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di funzionari e
dipendenti dello Stato, anche delle amministrazioni centrali, che sia reso
necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione dei loro uffici le Regioni,
devono tranne che in casi di necessità, trarre il proprio personale da quello
dello Stato e degli enti locali.
La Repubblica, entro tre anni dall’entrata in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni.
Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all’articolo 116, si applicano provvisoriamente le norme generali del Titolo V, della parte seconda, ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche in conformità con l’articolo 6.
Fino a cinque anni dall’entrata in vigore della Costituzione si possono, con leggi costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione dell’elenco di cui all’articolo 131, anche senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell’articolo 132, fermo rimanendo tuttavia l’obbligo di sentire le popolazioni interessate. (*)
NOTE:
(*) Il termine di cui alla XI Disposizione è stato prorogato al 31 dicembre
1963 dalla legge costituzionale 18 marzo 1958, n. 1.
E’
vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito
fascista.
In deroga all’articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un
quinquennio dalla entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee
al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime
fascista.
I
membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non possono ricoprire
uffici pubblici né cariche elettive.
Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi sono
vietati l’ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale.
I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle
loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avocati allo Stato.
I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi, che siano
avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli. (*)
NOTE:
(*) La legge costituzionale 23 ottobre 2002, n. 1 ha stabilito che i commi primo
e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione
esauriscono i loro effetti a decorrere dalla data di entrata in vigore della
stessa legge costituzionale (10 novembre 2002).
I
titoli nobiliari non sono riconosciuti.
I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922, valgono come parte
del nome.
L’Ordine mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi
stabiliti dalla legge.
La legge regola la soppressione della Consulta araldica.
Con l’entrata in vigore della Costituzione si ha per convertito in legge il decreto legislativo luogotenziale 25 giugno 1944, n. 151, sull’ordinamento provvisorio dello Stato.
Entro un anno dalla entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione e al coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali che non siano state finora esplicitamente o implicitamente abrogate.
L’Assemblea
Costituente sarà convocata dal suo Presidente per deliberare, entro il 31
gennaio 1948, sulla legge per la elezione del Senato della Repubblica, sugli
statuti regionali speciali e sulla legge per la stampa.
Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere, l’Assemblea Costituente può
essere convocata, quando vi sia necessità di deliberare nelle materie
attribuite alla sua competenza dagli articoli 2, primo e secondo comma, e 3,
comma primo e secondo, del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98.
In tale periodo le Commissioni permanenti restano in funzione. Quelle
legislative rinviano al Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi, con
eventuali osservazioni e proposte di emendamenti.
I deputati possono presentare al Governo interrogazioni con richiesta di
risposta scritta.
L’Assemblea Costituente, agli effetti di cui al secondo comma del presente
articolo, è convocata dal suo Presidente su richiesta motivata del Governo o di
almeno duecento deputati.
La
presente Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio dello Stato entro
cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell’Assemblea Costituente ed
entra in vigore il 1° gennaio 1948. Il testo della Costituzione è depositato
nella sala comunale di ciascun Comune della Repubblica per rimanervi esposto,
durante tutto l’anno 1948, affinchè ogni cittadino possa prenderne cognizione.
La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta
ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.
La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come legge fondamentale della
Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.
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