Libera Scuola di Umanità diretta da Luigi Scialanca
La grave ingiustizia del cosiddetto “accorpamento delle classi”
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Contenuto dell’articolo:
1. I cosiddetti “accorpamenti” di classi sono illegittimi, dannosi e pericolosi.
2. Contro di essi, cosa possono fare i docenti, i genitori e (nelle scuole superiori) gli studenti?
3. La legislazione sulla sicurezza delle classi.
4. Modulistica per gli insegnanti e per i genitori: Rimostranza dell’insegnante a un ordine che egli ritiene illegittimo; Lettera dei genitori alle autorità scolastiche; Lettera degli insegnanti al dirigente scolastico; Richiesta (dell’insegnante al dirigente) di un ordine di servizio scritto; Comunicazioni degli insegnanti ai genitori.
1. I cosiddetti “accorpamenti” di classi sono illegittimi, dannosi e pericolosi.
Nelle Scuole può il dirigente scolastico assegnare supplenze, anche brevi, per evitare che le classi siano “accorpate” (ancor più di quanto già lo sono per colpa dei governi italiani di finta sinistra-destra) danneggiando l’attività didattica e indebolendo la sicurezza fisica dei bambini?
Su questo punto cruciale è in corso una difficile, talora aspra, discussione fra molti dirigenti scolastici e amministrativi, contrari (la parte più paurosa dei dirigenti? la più asservita alle forze politiche? qualcuno che, addirittura, ha contratto o vuol contrarre debiti di “riconoscenza” con la classe politica?) e la stragrande maggioranza delle/dei docenti, per la maggior parte favorevoli, sostenuti dai sindacati.
Perché le famiglie degli alunni non si fanno sentire?
Sul tema, quanto mai importante, mi è stato segnalato il testo che segue (Nota prot. 7934 23/11/ 2010, Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, Direzione generale – Potenza - Prot. AOODRBA n. 7934 Reg. Uff. Uscita Potenza, 22 novembre 2010):
“In riferimento alla C.M. n. 9839 dell’8 novembre 2010 ed a persistenti voci pervenute a questo Ufficio circa una non corretta gestione delle supplenze brevi, si ritiene opportuno fornire alcune precisazioni.
Oggetto: supplenze brevi
Premesso che il procedimento in questione è connesso alla garanzia del diritto allo studio degli studenti, costituzionalmente garantito, nonché al rispetto del C.C.N.L. dei docenti, ne discende che la nomina dei supplenti a fronte di assenze del personale docente, ancorché brevi, ne risulta consequenziale.
Tale procedura, nella quasi totalità dei casi, viene eseguita, per cui sembrano infondate le predette voci.
A ogni buon conto, proprio in considerazione del diritto degli studenti e nel rispetto del C.C.N.L. dei docenti, così come precisato anche dalla C.M. 9839, non risulta praticabile, laddove dovessero sussistere casi, la soluzione organizzativa di accorpare le classi in caso di assenze brevi del personale docente; ciò non solo non è previsto da alcun regolamento, ma costituisce di fatto, sia pure in via temporanea, una modifica dell’organico non autorizzata, costituzione di pluriclassi e violazione di qualsiasi norma di sicurezza.
Sempre in riferimento al predetto diritto allo studio, appare altresì impraticabile l’ipotesi di utilizzare personale docente delle scuole primarie impegnato in compresenza, ovvero docenti di “sostegno”, per sostituire il personale assente, così come chiaramente precisato dalla più volte richiamata C.M..
Come è ben noto alle SS.LL., ove esiste la compresenza, la stessa rappresenta un elemento di rinforzo e supporto didattico alla classe di riferimento, per cui un diverso e motivato utilizzo deliberato dal collegio dei docenti deve essere parte di un progetto educativo alternativo che coinvolga il personale interessato.
Infine, si ricorda che il docente di sostegno svolge la sua delicata e complessa funzione come supporto alla classe del disabile di riferimento.
Firmato: il direttore generale Franco Inglese”.
Il testo che segue, molto accurato e completo, è tratto invece dal sito del Comitato Scuola Pubblica:
«La soluzione di accorpamento delle classi, che non è prevista da nessuna normativa (potete verificarlo consultando gli articoli 478 e, per la scuola primaria, anche 1312, del Testo Unico, che, seppur datato, è ancora vigente), comporta una modifica non legittima dell’organico, la costituzione di pluriclassi non autorizzate, la violazione del CCNL degli insegnanti (vedi art. 28 del CCNL 2006/20093) e, soprattutto, delle norme sulla sicurezza (infatti, secondo la normativa vigente, un’aula di dimensioni standard non potrebbe contenere più di 26 persone, compreso il docente).
A sostegno di tale pratica illegittima e oltremodo antididattica, talvolta i dirigenti scolastici, o chi per loro, usano l’argomentazione che i docenti della scuola sarebbero corresponsabili della vigilanza di tutti gli allievi dell’Istituto, e non solo delle loro classi: questa affermazione può ritenersi valida nelle situazioni in cui non si svolge attività didattica (ricreazione, mensa, ingresso/uscita), ma durante le ore di lezione ogni docente è responsabile soltanto degli allievi delle classi in cui esercita l’attività didattica, perché è un insegnante, non un vigilante.
A volte i Dirigenti Scolastici impongono le sostituzioni, vietate da tutte le norme vigenti, anche agli insegnanti di sostegno che svolgono una funzione delicata e indispensabile alla piena integrazione degli alunni disabili e che in nessun modo devono essere utilizzati in altri compiti (vedi la nota prot. N. 4274 del 4/08/2009, pag.15: “…l’insegnante di sostegno non può essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzione se non quelle strettamente connesse al progetto d’integrazione, qualora tale diverso utilizzo riduca anche in minima parte l’efficacia di detto progetto”).
La mancanza di vigilanza e di sicurezza è l’effetto della politica finanziaria di tutti i governi degli ultimi quindioi anni: evidentemente non basta la perdita di titolarità di molti docenti, non basta l’aumento del numero degli alunni per classe, con oggettivo aumento del carico di lavoro e di responsabilità, non è sufficiente la perdita del diritto dei docenti, ma anche degli studenti, alla continuità didattica: le procedure di accorpamento delle classi al danno uniscono la beffa.
L’utilizzo indiscriminato della pratica della suddivisione è da considerare un insulto alla qualità e all’efficacia dell’attività didattica, poiché si tratta di una vera e propria riduzione delle ore di lezione cui i nostri figli, i nostri alunni, hanno pieno e assoluto diritto; in proposito, è opportuno ribadire quanto richiamato con nota prot. 3338 del 25 novembre 2008, e cioè che “…ferma restando l’esigenza di contenere il conferimento delle supplenze nella misura del possibile, va comunque assicurato l’ordinato svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento, giacché il diritto allo studio va in ogni caso garantito”.
L’esiguità delle risorse finanziarie non può essere una giustificazione per pregiudicare il fondamentale diritto all’istruzione e per interrompere un pubblico servizio, così come chiarito nella Nota Miur prot. 14991 del 6/10/2009 e nella Nota Miur prot. 9839 dell’8/11/2010: “…Pertanto, nel rispetto della normativa e delle procedure richiamate nella stessa nota, nel caso in cui le soluzioni indicate (sostituzione con personale in esubero, con ore a disposizione, con attribuzione di ore eccedenti nel limite delle risorse assegnate) non risultino praticabili o sufficienti, i dirigenti scolastici, al fine di garantire e assicurare il prioritario obiettivo del diritto allo studio e della piena funzionalità delle attività didattiche, possono provvedere alla nomina di personale supplente in ogni ordine e grado di scuola anche nel caso di assenza del titolare per periodi inferiori a 5 giorni nella scuola primaria, come previsto dall’art. 28, c. 5 del CCNL e a 15 giorni nella scuola secondaria, fermo restando quanto previsto in merito alla procedura semplificata per la nomina del supplente nella scuola dell’infanzia e primaria per assenze fino a 10 giorni dall’art. 5, c. 6 e art. 7, c. 7 del vigente Regolamento delle supplenze”.
Sottolineiamo che, come abbiamo sopra richiamato, i supporti normativi per agire in modo diverso (attribuzione di ore eccedenti da svolgere a pagamento e/o nomina di personale supplente) ci sono; aggiungiamo, sempre in base a quanto stabilito dalle note ministeriali, che il Dirigente Scolastico dovrebbe “rendicontare” alla fine di ogni mese quanto ha speso per queste operazioni, al fine di poter chiedere un’integrazione ai (risibili…) stanziamenti che a inizio anno scolastico il MIUR attribuisce alle scuole.
Perché, dunque, i Dirigenti Scolastici non agiscono in questo modo?
Forse perché il loro operato ogni tre anni è soggetto al giudizio dell’amministrazione, con il rischio (piuttosto remoto, lasciatecelo dire…) di un cambio (se non di una rimozione…) dell’incarico?
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2. Contro gli “accorpamenti”, cosa possono fare i docenti, i genitori e (nelle scuole superiori) gli studenti?
In questa situazione pensiamo che sia doveroso agire, cercando di farlo in modo coordinato fra docenti, genitori, studenti (alle scuole superiori), organizzazioni sindacali.ù
Vi proponiamo, quindi, questa scaletta operativa:
1. Per i docenti: ogni volta che la classe viene smistata e accorpata ad altre, pretendere un ordine di servizio scritto del dirigente scolastico prima di accogliere gli studenti.
2. Per i genitori: inviare al dirigente scolastico e alle RSU d’istituto una segnalazione della prassi poco ortodossa seguita, chiedendo di essere avvisati tramite comunicazione sul libretto personale dei propri figli ogni volta che le classi vengono suddivise o accolgono, diffidando la Dirigenza dal continuare, illegittimamente, a smistare le classi, riservandosi di adire le vie legali al fine di garantire il diritto a un percorso formativo di qualità di tutte/i gli alunni frequentanti l’istituzione scolastica; troverete più avanti un modello già predisposto per tale uso, da contestualizzare, ovviamente, alla propria situazione.
3. Per gli studenti delle scuole superiori: documentare gli episodi di assenze degli insegnanti “non coperte”. La documentazione dovrebbe riportare: A. i giorni, le ore e le materie in cui si sono verificate assenze non coperte da supplenti. B. Se gli alunni sono stati lasciati senza sorveglianza (come accade spesso), nel caso siano minorenni.».
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3. La legislazione sulla sicurezza delle classi.
La legislazione sulle aule scolastiche prevede criteri relativi a:
A. Funzionalità didattica (DM 18/12/1975): è prevista una metratura minima che deve essere a disposizione di ogni alunno, perciò per sapere quanti ce ne possono “stare” al massimo in una classe occorre dividere la metratura utile dell’aula per lo spazio minimo a disposizione di ognuno. Nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, ogni persona deve avere a disposizione 1,80 mq netti. Il parametro minimo sale a 1,96 mq netti se si tratta di scuole secondarie di secondo grado (per tutte l’altezza minima è di 3 metri).
Esiste (deve esistere) presso ogni Istituzione scolastica un documento di valutazione dei rischi che certifica, aula per aula, la capienza massima: è diritto dei genitori (tramite il Consiglio d’Istituto) venirne a conoscenza e pretendere che sia rispettato.
B. Sicurezza (DM 26/08/1992, Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica). Non possono esservi più di 26 persone per aula (compreso l’insegnante di classe, nonché l’insegnante di sostegno in presenza di alunni certificati). All’art.14 si precisa che il datore di lavoro (cioè il Dirigente scolastico) può avanzare motivata richiesta di deroga a tale limite (DM 04/05/1998), ma solo adottando misure che garantiscano un grado di sicurezza equivalente a quello previsto dalle norme a cui si intende derogare (richiesta che ovviamente deve essere presentata ed accolta dai Vigili del fuoco).
C. Norme per la riorganizzazione della rete scolastica (DPR 81/2009), ossia la parte della cosiddetta “riforma” Gelmini che, rivedendo i parametri previsti dalla precedente normativa (DM 331/1998), non solo aumenta i numeri massimi di alunni per classe, ma addirittura all’art.4 prevede la possibilità di derogare, fino al 10%, al numero minimo e massimo di alunni per classe. Il DPR 81/2009 prevede quindi che ci siano in ogni aula:
Nella scuola dell’infanzia: non meno di 18 e non più di 26 bambini per sezione (+10%=29).
Nella scuola primaria: non meno di 15 e non più di 26 alunni per classe, elevabile a 27 con i resti (+10%=30).
Nella scuola secondaria di primo grado: non meno di 18 e non più di 27 alunni, elevabile a 28, e fino a 30, se il numero degli iscritti alla scuola non supera le 30 unità (+10%= rispettivamente 31 e 33).
Nella scuola secondaria secondo grado: non meno di 27, fino a 30 (+10%=33).
Ecco, di seguito, un confronto tra i parametri ante e post Gelmini:
|
Precedente legislazione (DM 331/1998) |
Con le nuove norme (DPR 81/2009) |
||
Minimo |
Massimo |
Minimo |
Massimo |
|
Scuola dell’infanzia |
15 |
25 |
18 |
26+10% = 29 |
Scuola primaria |
10 |
25 |
15 |
27+10% = 30 |
Scuola secondaria di 1° grado |
15 |
25 |
18 |
28+10% = 31 |
Scuola secondaria di 2° grado |
15 |
25 |
27 |
30+10% = 33 |
Le classi intermedie devono avere in media almeno 22 alunni per classe, altrimenti si ricompongono.
È evidente che i parametri massimi fissati dal DPR 81/2009 della riforma Gelmini sono tutti palesemente in contrasto con le norme vigenti in materia di funzionalità didattica e di sicurezza.
Perché ciò accade?
Relativamente alla funzionalità didattica il ministero ha smentito sé stesso: non è lecito ignorare i parametri previsti dal DM del 1975, le norme ivi contenute sono pienamente vigenti, almeno fintanto che, come pure quel decreto prevedeva, le singole regioni non avranno elaborato indici diversi.
In merito alla sicurezza la scappatoia venne offerta al Governo proprio dal DM del 26 agosto 1992, laddove prevede la possibilità di deroghe. Il punto 5.0 del citato decreto consente, infatti, di prevedere più di 26 persone per classe purché il titolare responsabile dell’attività (ossia il dirigente scolastico) sottoscriva una dichiarazione nella quale si dicano soddisfatte le condizioni atte a garantire un sicuro esodo dalle aule in caso di necessità e che queste ultime dispongano di idonee uscite (minimo 1 m e 20 cm) come prescritto al punto 5.6 del citato decreto. Se poi l’edificio scolastico è stato realizzato prima del 27 novembre 1994, non è necessario che ci sia neppure l’adeguamento delle porte per garantire il deflusso alla larghezza minima di 1 metro e 20 cm. A conferma: nel protocollo N. P480/4122 sott.32 del 6 maggio 2008 il ministero dell’Interno (Dip. Vigili del fuoco – Dir. Centrale per la prevenzione e la sicurezza – Area prevenzione incendi) prevede la possibilità di adottare indici diversi purché il titolare responsabile dell’attività sottoscriva apposita dichiarazione.
Nel suddetto documento si dichiara infatti che “un modesto incremento numerico della popolazione scolastica per singola aula, consentito dalle norme di riferimento del Ministero della Pubblica Istruzione, purché compatibili con la capacità di deflusso del sistema di vie di uscita, non pregiudica le condizioni generali della sicurezza”.
Ma “un modesto incremento numerico della popolazione scolastica per singola aula” (?) con i nuovi parametri per la formazione delle classi, comincia ad ammontare, in alcuni casi, anche a 7/8 unità (pari a una percentuale del 33%).
A parte questo, appare singolare che i Vigili del Fuoco consentano questa indeterminatezza. Se, infatti, un privato qualsiasi intende organizzare una mostra, un piccolo evento, una rappresentazione teatrale o una proiezione, nel caso sia previsto un affollamento massimo in contemporanea di più di 99 unità, è soggetto a una rigidissima normativa antincendio relativa ai pubblici spettacoli. Se le persone presenti in contemporanea sono 102 o 103 il limite dei 99 rimane, non è che si parla di modesto incremento numerico. Per le aule scolastiche però il limite, da 26 (ammesso che ne abbiano la capienza, quindi almeno 45 mq netti, ricordiamolo!), passa anche a oltre 30 senza che si rispettino le norme antincendio.
Tutto questo quando nel nuovo Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro – DLgs 81/2008 (che sostituisce e integra il Dlgs 626/1994) la scuola è indicata come luogo privilegiato per promuovere la cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, soprattutto attraverso l’attivazione di “percorsi formativi interdisciplinari” (art. 11) in ogni ordine di scuola!
Questo è il quadro in cui ci si muove.
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4. Modulistica per gli insegnanti e per i genitori.
Rimostranza dell’insegnante a un ordine che egli ritiene illegittimo
L’art. 17 del Dpr 3/57, esplicitamente richiamato nell’art. 142 Ccnl 2003, prevede che “l’impiegato cui venga impartito dal superiore un ordine che egli ritenga palesemente illegittimo, deve farne rimostranza in forma scritta allo stesso superiore, dichiarandone le ragioni. Se l’ordine è rinnovato per iscritto, l’impiegato ha il dovere di darne esecuzione. L’impiegato non deve comunque eseguire l’ordine del superiore quando l’atto sia vietato dalla legge penale”.
L’art. 89 comma 3 lett. l) del Ccnl 2003 riconferma la stessa disciplina anche per il personale Ata aggiungendo l’illecito amministrativo tra le ragioni che impediscono l’esecuzione dell’ordine di servizio.
Quindi, in caso di ordini palesemente illegittimi (in contrasto con le delibere degli Organi Collegiali, con le norme contrattuali, coi regolamenti, codici)4 fate protocollare una breve lettera di questo tenore:
Al Dirigente Scolastico del __________
Oggetto: rimostranza ai sensi dell’art. 17 del DPR 3/57 o dell’art. 89 comma 3 lett. l) del Ccnl 2003
La/Il sottoscritta/o __________,
ritenendo palesemente illegittimo __________,
presenta rimostranza scritta, ai sensi dell’art. __________, avverso la sua esecuzione.
Restando in attesa di una vostra risposta presso __________, e riservandomi un’eventuale azione giudiziale, con osservanza.
Data e firma
Solo nel caso l’ordine venga rinnovato per iscritto, e qualora la sua esecuzione non comporti un reato o un illecito amministrativo, si deve eseguirlo, promuovendo successivamente un’azione giurisdizionale.
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Lettera dei genitori
Al Dirigente Scolastico
Al Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale
Al Dirigente Servizi Amministrativi delle Regione __________
Al Ministero della Pubblica Istruzione: ministro __________, viceministro __________
p.c. al Presidente del Consiglio d’Istituto __________
p.c. agli Organi di Stampa __________
L’anno scolastico è ricominciato con enormi problemi di ordine finanziario. A seguito di alcune assenze di insegnanti della scuola elementare __________, invece di nominare i supplenti, il dirigente ha adottato il provvedimento di smembrare le classi, distribuendo i bambini in altre classi della scuola, non avendo a disposizione risorse interne.
Noi genitori riteniamo che in questo modo vengano a mancare gli elementi fondamentali per garantire il diritto allo studio sancito dalla Costituzione e il rispetto del Piano dell’offerta formativa dell’istituto, in quanto la suddivisione non consente lo svolgimento regolare delle attività programmate, né nelle classi divise, nè in quelle che ospitano.
A ciò si aggiunge il fatto che così gli insegnanti si trovano a dover gestire classi con __________ bambini (specificare il numero), potendo garantire a malapena la “badanza” e non sempre la sicurezza, che potrebbe venire pregiudicata in caso di emergenza.
Riteniamo che le decisioni del dirigente siano dovute al problema ormai noto della mancanza di risorse economiche. Nondimeno chiediamo formalmente al dirigente scolastico di nominare sempre i supplenti dal primo giorno di assenza degli insegnanti, per garantire a tutte e tutti gli alunni il diritto allo studio che altrimenti verrebbe leso.
La precaria e disastrosa situazione finanziaria attuale delle scuole statali non è contingente ma è la conseguenza di continui tagli che stanno sempre più riducendo la scuola pubblica a mero servizio o, come in questi casi, a disservizio, trasformandola in un semplice contenitore. Non nominare i supplenti è offrire un tempo privo di scuola, un tempo di puro parcheggio “malcustodito”.
Stanchi di promesse non mantenute, dobbiamo tutelare l’istruzione dei nostri figli, e porteremo avanti questo obiettivo in ogni modo.
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Lettera degli insegnanti
Al dirigente scolastico
p.c. al docente vicario
p.c. al presidente del Consiglio d’istituto
p.c. ai genitori rappresentanti di classe dell’Istituto Comprensivo __________
L’unanimità dei docenti, verificato che nei seguenti giorni di scuola (specificare le date) non sono state effettuate le sostituzioni degli insegnanti assenti con personale precario, chiede che vengano sempre nominati i supplenti di tutti i docenti in congedo, fin dal primo giorno di assenza.
La richiesta è motivata dalla necessità di garantire il buon funzionamento della scuola che non ha personale di ruolo a disposizione con ore eccedenti per le sostituzioni e dal dovere garantire a tutte le bambine e i bambini il diritto allo studio.
Inoltre tale richiesta è motivata anche dalle seguenti ragioni:
1. Nel Tempo Pieno le ore di compresenza non possono essere usate per supplenze.
2. Gli insegnanti di sostegno non possono essere utilizzati per le supplenze perché non garantirebbero
il monte ore dovuto ai bambini diversamente abili, danneggiando così alunni già in grave difficoltà.
3. La suddivisione degli alunni senza insegnante in altre classi comporta il considerevole aumento del numero degli alunni delle classi accoglienti, con la conseguente impossibilità di svolgere la normale programmazione, sia per chi accoglie, che per chi è accolto. Ciò potrebbe configurarsi come interruzione dell’obbligo scolastico.
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Richiesta (dell’insegnante al dirigente) di un ordine di servizio scritto
Al dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo __________
Oggetto: richiesta ordine di servizio
Il/I sottoscritto/i docente/i dell’Istituto comprensivo __________
Chiede/ono, ai sensi degli articoli 17 e 18* del DPR n. 3. 1957, che nei casi nei quali si realizzano le condizioni di urgenza e straordinarietà per cui alunni di classi diverse vengono inseriti nelle classi di cui sono titolari, tali provvedimenti vengano accompagnati da un ordine di servizio firmato dalla S.V. nel quale vengano elencati con nome e cognome gli alunni, la classe di provenienza e le ragioni per le quali la S.V. procede a tali inserimenti.
La richiesta di un ordine di servizio, specifico e puntuale, è motivata dalla necessità per il/i sottoscritto/i di adeguata copertura e tutela per le responsabilità sostanziali e formali che ciò comporta dal punto di vista della sicurezza, e per la sospensione e/o attenuazione dell’attività didattica che ne consegue.
Data e firma/e
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Comunicazioni degli insegnanti ai genitori
1
Oggi __________ i bambini/studenti sono stati suddivisi in altre classi della scuola dalle ore __________ alle ore __________ per l’assenza dell’insegnante di classe e il mancato arrivo del supplente.
L’insegnante __________
2
Oggi __________ lo svolgimento delle attività didattiche programmate ha subito notevoli rimaneggiamenti poiché dalle ore __________ alle ore __________ la nostra classe ha ospitato __________ bambini di altre classi che non avevano l’insegnante.
L’insegnante
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[2] Art. 478 - Sostituzione docenti assenti. 1. Nelle scuole materne ed elementari, qualora non sia possibile sostituire i docenti temporaneamente assenti con personale in servizio nel circolo dibattito, i direttori didattici devono utilizzare personale di altri circoli viciniori, che sono indicati dal provveditore agli studi. La stessa norma si applica altresì agli altri ordini di scuola limitatamente agli istituti esistenti nell’ambito del medesimo distretto. 2. Nelle scuole elementari, nell’ambito del piano annuale di attività, si procede ai sensi dell’articolo 131, commi 5 e 6.
Art. 131 - Orario di insegnamento. 1. L’orario di insegnamento per i docenti elementari è costituito di ventiquattro ore settimanali di attività didattica, di cui ventidue ore di insegnamento e due ore dedicate alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti di ciascun modulo, in tempi non coincidenti con l’orario delle lezioni. 2. Nell’ambito delle ore di insegnamento, una quota può essere destinata al recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento, anche con riferimento ad alunni stranieri, in particolare provenienti da paesi extracomunitari. 3. L’orario settimanale di insegnamento di ciascun docente deve essere distribuito in non meno di cinque giorni la settimana. 4. A partire dal 1 settembre e fino all’inizio delle lezioni i collegi dei docenti si riuniscono per la definizione del piano annuale di attività didattica e per lo svolgimento di iniziative di aggiornamento. 5. Nell’ambito del piano annuale di attività, il collegio dei docenti stabilisce i criteri per la sostituzione dei docenti assenti per un periodo non superiore a cinque giorni, in modo da utilizzare fino ad un massimo di due terzi delle ore disponibili di cui al comma 2, calcolate su base annuale al di fuori dell’attività di insegnamento e delle due ore previste dal comma 1 per la programmazione didattica. 6. A tal fine si può provvedere anche mediante la prestazione di ore di insegnamento in eccedenza all’orario obbligatorio di ventiquattro ore settimanali, da retribuire secondo le disposizioni vigenti. 7. Nell’orario di cui al comma 1 è compresa l’assistenza educativa svolta nel tempo dedicato alla mensa.
[3] Art. 28 – Attività di insegnamento. 1. Le istituzioni scolastiche adottano ogni modalità organizzativa che sia espressione di autonomia progettuale e sia coerente con gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo di studio, curando la promozione e il sostegno dei processi innovativi e il miglioramento dell’offerta formativa. 2. Nel rispetto della libertà d’insegnamento, i competenti organi delle istituzioni scolastiche regolano lo svolgimento delle attività didattiche nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine possono adottare le forme di flessibilità previste dal Regolamento sulla autonomia didattica ed organizzativa delle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 21 della legge n. 59 del 15 marzo 1997 (e, in particolare, dell’articolo 4 dello stesso Regolamento), tenendo conto della disciplina contrattuale. 3. Gli obblighi di lavoro del personale docente sono correlati e funzionali alle esigenze come indicato al comma 2. 4. Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento. Prima dell’inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente, che sono conferiti in forma scritta e che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell’azione didattico-educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell’anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze. Di tale piano è data informazione alle OO.SS. di cui all’art. 7. 5. Nell’ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l’attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d’istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali. Alle 22 ore settimanali di insegnamento stabilite per gli insegnanti elementari, vanno aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non coincidenti con l’orario delle lezioni. Nell’ambito delle 22 ore d’insegnamento, la quota oraria eventualmente eccedente l’attività frontale e di assistenza alla mensa è destinata, previa programmazione, ad attività di arricchimento dell’offerta formativa e di recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento, anche con riferimento ad alunni stranieri, in particolare provenienti da Paesi extracomunitari. Nel caso in cui il collegio dei docenti non abbia effettuato tale programmazione o non abbia impegnato totalmente la quota oraria eccedente l’attività frontale e di assistenza alla mensa, tali ore saranno destinate per supplenze in sostituzione di docenti assenti fino ad un massimo di cinque giorni nell’ambito del plesso di servizio. 6. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d’arte, i docenti, il cui orario di cattedra sia inferiore alle 18 ore settimanali, sono tenuti al completamento dell’orario di insegnamento da realizzarsi mediante la copertura di ore di insegnamento disponibili in classi collaterali non utilizzate per la costituzione di cattedre orario, in interventi didattici ed educativi integrativi, con particolare riguardo, per la scuola dell’obbligo, alle finalità indicate al comma 2, nonché mediante l’utilizzazione in eventuali supplenze e, in mancanza, rimanendo a disposizione anche per attività parascolastiche ed interscolastiche. 7. Al di fuori dei casi previsti dal comma successivo, qualunque riduzione della durata dell’unità oraria di lezione ne comporta il recupero nell’ambito delle attività didattiche programmate dall’istituzione scolastica. La relativa delibera è assunta dal collegio dei docenti. 8. Per quanto attiene la riduzione dell’ora di lezione per cause di forza maggiore determinate da motivi estranei alla didattica, la materia resta regolata dalle circolari ministeriali n. 243 del 22.9.1979 e n.192 del 3.7.1980 nonché dalle ulteriori circolari in materia che le hanno confermate. La relativa delibera è assunta dal consiglio di circolo o d’istituto. 9. L’orario di insegnamento, anche con riferimento al completamento dell’orario d’obbligo, può essere articolato, sulla base della pianificazione annuale delle attività e nelle forme previste dai vigenti ordinamenti, in maniera flessibile e su base plurisettimanale, in misura, di norma, non eccedente le quattro ore. 10. Per il personale insegnante che opera per la vigilanza e l’assistenza degli alunni durante il servizio di mensa o durante il periodo della ricreazione il tempo impiegato nelle predette attività rientra a tutti gli effetti nell’orario di attività didattica.
[4] Art. 17, Limiti al dovere verso il superiore. L’impiegato, al quale, dal proprio superiore, venga impartito un ordine che egli ritenga palesemente illegittimo, deve farne rimostranza allo stesso superiore, dichiarandone le ragioni. Se l’ordine è innovato per iscritto, l’impiegato ha il dovere di darvi esecuzione. L’impiegato non deve comunque eseguire l’ordine del superiore quando l’atto sia vietato dalla legge penale. Art.18. L’impiegato delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è tenuto a risarcire alle amministrazioni stesse i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio. Se l’impiegato ha agito per un ordine che era obbligato ad eseguire va esente da responsabilità, salva la responsabilità del superiore che ha impartito l’ordine. L’impiegato, invece, è responsabile se ha agito per delega del superiore.
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