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la Convenzione Internazionale

sui Diritti dell’Infanzia

 

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CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL’INFANZIA

 

 Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia

 

Per ogni bambino salute, scuola, uguaglianza, protezione

 

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Approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata dall’Italia con leg­ge del 27 maggio 1991, n. 176, depositata presso le Nazioni Unite il 5 settembre 1991. La traduzione italia­na qui riprodotta è quella pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 giugno 1991. L’UNICEF Italia sottoli­nea che sarebbe preferibile tradurre il termine inglese child, anziché con fanciullo, con bambino, ragazzo e adolescente.

 

Preambolo

Gli Stati parti alla presente Convenzione

 

Considerando che, in conformità con i principi proclamati nella Carta delle Nazioni Unite, il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana nonché l’uguaglianza e il carattere inalienabile dei loro diritti sono le fondamenta della libertà, della giustizia e della pace nel mondo,

Tenendo presente che i popoli delle Nazioni Unite hanno ribadito nella Carta la loro fede nei diritti fondamentali dell’uomo e nella dignità e nel valore della persona umana e hanno risolto di favorire il progresso sociale e di instaurare migliori condizioni di vita in una maggiore libertà,

Riconoscendo che le Nazioni Unite nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e nei Patti internazionali relativi ai Diritti dell’Uomo hanno proclamato e hanno convenuto che ciascuno può avvalersi di tutti i diritti e di tutte le libertà che vi sono enunciate, senza distinzione di sorta in particolare di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di ogni altra opinione, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di ogni altra circostanza,

Rammentando che nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo le Nazioni Unite hanno proclamato che l’infanzia ha diritto a un aiuto e a un’assistenza particolari,

Convinti che la famiglia, unità fondamentale della società e ambiente naturale per la crescita e il benessere di tutti i suoi membri e in particolare dei fanciulli, deve ricevere la protezione e l’assistenza di cui necessita per poter svolgere integralmente il suo ruolo nella collettività,

Riconoscendo che il fanciullo ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità deve crescere in un ambiente familiare in un clima di felicità, di amore e di comprensione,

In considerazione del fatto che occorre preparare pienamente il fanciullo ad avere una sua vita individuale nella società, ed educarlo nello spirito degli ideali proclamati nella Carta delle Nazioni Unite, in particolare in uno spirito di pace, di dignità, di tolleranza, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà,

Tenendo presente che la necessità di concedere una protezione speciale al fanciullo è stata enunciata nella Dichiarazione di Ginevra del 1924 sui diritti del fanciullo e nella Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo adottata dall’Assemblea Generale il 20 novembre 1959 e riconosciuta nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici - in particolare negli artt. 23 e 24 - nel Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali - in particolare all’art. 10 - e negli Statuti e strumenti pertinenti delle Istituzioni specializzate e delle Organizzazioni internazionali che si preoccupano del benessere del fanciullo,

Tenendo presente che, come indicato nella Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo il fanciullo, a causa della sua mancanza di maturità fisica e intellettuale, necessita di una protezione e di cure particolari, ivi compresa una protezione legale appropriata, sia prima che dopo la nascita,

Rammentando le disposizioni della Dichiarazione sui principi sociali e giuridici applicabili alla protezione e al benessere dei fanciulli, considerati soprattutto sotto il profilo della prassi in materia di adozione e di collocamento familiare a livello nazionale e internazionale; dell’insieme delle regole minime delle Nazioni Unite relative all’amministrazione della giustizia minorile (Regole di Pechino) e della Dichiarazione sulla protezione delle donne e dei fanciulli in periodi di emergenza e di conflitto armato,

Riconoscendo che vi sono in tutti i paesi del mondo fanciulli che vivono in condizioni particolarmente difficili e che è necessario prestare loro una particolare attenzione,

Tenendo debitamente conto dell’importanza delle tradizioni e dei valori culturali di ciascun popolo per la protezione e lo sviluppo armonioso del fanciullo,

Riconoscendo l’importanza della cooperazione internazionale per il miglioramento delle condizioni di vita dei fanciulli in tutti i paesi, in particolare nei paesi in via di sviluppo,

Hanno convenuto quanto segue:

 

Prima parte

 

Articolo 1

 

Ai sensi della presente Convenzione si intende per fanciullo ogni essere umano avente un’età inferiore a diciott’anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile.

 

Articolo 2

 

1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione e a garantirli a ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta e a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza.

2. Gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attività, opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari.

 

 

Articolo 3

 

1. In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.

2. Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale, e a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi e amministrativi appropriati.

3. Gli Stati parti vigilano affinché il funzionamento delle istituzioni, servizi e istituti che hanno la responsabilità dei fanciulli e che provvedono alla loro protezione sia conforme alle norme stabilite dalle autorità competenti in particolare nell’ambito della sicurezza e della salute e per quanto riguarda il numero e la competenza del loro personale nonché l’esistenza di un adeguato controllo.

 

Articolo 4

 

Gli Stati parti si impegnano ad adottare tutti i provvedimenti legislativi, amministrativi e altri, necessari per attuare i diritti riconosciuti dalla presente Convenzione. Trattandosi di diritti economici, sociali e culturali essi adottano tali provvedimenti entro i limiti delle risorse di cui dispongono e, se del caso, nell’ambito della cooperazione internazionale.

 

Articolo 5

 

Gli Stati parti rispettano la responsabilità, il diritto e il dovere dei genitori o, se del caso, dei membri della famiglia allargata o della collettività, come previsto dagli usi locali, dei tutori o altre persone legalmente responsabili del fanciullo, di dare a quest’ultimo, in maniera corrispondente allo sviluppo delle sue capacità, l’orientamento e i consigli adeguati all’esercizio dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione.

 

Articolo 6

 

1. Gli Stati parti riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto inerente alla vita.

2. Gli Stati parti assicurano in tutta la misura del possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo.

 

Articolo 7

 

1. Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto a un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori e a essere allevato da essi.

2. Gli Stati parti vigilano affinché questi diritti siano attuati in conformità con la loro legislazione nazionale e con gli obblighi che sono imposti loro dagli strumenti internazionali applicabili in materia, in particolare nei casi in cui, se ciò non fosse fatto, il fanciullo verrebbe a trovarsi apolide.

 

Articolo 8

 

1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a preservare la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni familiari, così come riconosciute dalla legge, senza ingerenze illegali.

2. Se un fanciullo è illegalmente privato degli elementi costitutivi della sua identità o di alcuni di essi, gli Stati parti devono concedergli adeguata assistenza e protezione affinché la sua identità sia ristabilita il più rapidamente possibile.

 

Articolo 9

 

1. Gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà a meno che le autorità competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura applicabili, che questa separazione è necessaria nell’interesse preminente del fanciullo. Una decisione in questo senso può essere necessaria in taluni casi particolari, ad esempio quando i genitori maltrattino o trascurino il fanciullo, oppure se vivano separati e una decisione debba essere presa riguardo al luogo di residenza del fanciullo.

2. In tutti i casi previsti al paragrafo 1 del presente articolo, tutte le parti interessate devono avere la possibilità di partecipare alle deliberazioni e di far conoscere le loro opinioni.

3. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori, a meno che ciò non sia contrario all’interesse preminente del fanciullo.

4. Se la separazione è il risultato di provvedimenti adottati da uno Stato parte, come la detenzione, l’imprigionamento, l’esilio, l’espulsione o la morte (compresa la morte, quale che ne sia la causa, sopravvenuta durante la detenzione) di entrambi i genitori o di uno di essi, o del fanciullo, lo Stato parte fornisce dietro richiesta ai genitori, al fanciullo oppure, se del caso, a un altro membro della famiglia, le informazioni essenziali concernenti il luogo dove si trovano il familiare o i familiari, a meno che la divulgazione di tali informazioni possa mettere a repentaglio il benessere del fanciullo. Gli Stati parti vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti di per sé conseguenze pregiudizievoli per la persona o per le persone interessate.

 

Articolo 10

 

1. In conformità con l’obbligo che incombe agli Stati parti in virtù del paragrafo 1 dell’art. 9, ogni domanda presentata da un fanciullo o dai suoi genitori in vista di entrare in uno Stato parte o di lasciarlo ai fini di un ricongiungimento familiare sarà considerata con uno spirito positivo, con umanità e diligenza. Gli Stati parti vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti conseguenze pregiudizievoli per gli autori della domanda e per i loro familiari.

2. Un fanciullo i cui genitori risiedono in Stati diversi ha diritto a intrattenere rapporti personali e contatti diretti regolari con entrambi i suoi genitori, salve circostanze eccezionali. A tal fine, e in conformità con l’obbligo incombente agli Stati parti, in virtù del paragrafo 1 dell’art.9, gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo e dei suoi genitori di abbandonare ogni paese, compreso il loro e di fare ritorno nel proprio paese. Il diritto di abbandonare ogni paese può essere regolamentato solo dalle limitazioni stabilite dalla legislazione, necessarie ai fini della protezione della sicurezza interna, dell’ordine pubblico, della salute o della moralità pubbliche, o dei diritti e delle libertà altrui, compatibili con gli altri diritti riconosciuti nella presente Convenzione.

 

Articolo 11

 

1. Gli Stati parti adottano provvedimenti per impedire gli spostamenti e i non-ritorni illeciti di fanciulli all’estero.

2. A tal fine, gli Stati parti favoriscono la conclusione di accordi bilaterali o multilaterali oppure l’adesione ad accordi esistenti.

 

Articolo 12

 

1. Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità.

2. A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale.

 

Articolo 13

 

1. Il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione. Questo diritto comprende la libertà di ricercare, di ricevere e di divulgare informazioni e idee di ogni specie, indipendentemente dalle frontiere, sotto forma orale, scritta, stampata o artistica, o con ogni altro mezzo a scelta del fanciullo.

2. L’esercizio di questo diritto può essere regolamentato unicamente dalle limitazioni stabilite dalla legge e che sono necessarie: a) al rispetto dei diritti o della reputazione altrui; oppure b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell’ordine pubblico, della salute o della moralità pubbliche.

 

Articolo 14

 

1. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione.

2. Gli Stati parti rispettano il diritto e il dovere dei genitori oppure, se del caso, dei tutori legali, di guidare il fanciullo nell’esercizio del summenzionato diritto in maniera che corrisponda allo sviluppo delle sue capacità.

3. La libertà di manifestare la propria religione o convinzioni può essere soggetta unicamente alle limitazioni prescritte dalla legge, necessarie ai fini del mantenimento della sicurezza pubblica, dell’ordine pubblico, della sanità e della moralità pubbliche, oppure delle libertà e diritti fondamentali dell’uomo.

 

Articolo 15

 

1. Gli Stati parti riconoscono i diritti del fanciullo alla libertà di associazione e alla libertà di riunirsi pacificamente.

2. L’esercizio di tali diritti può essere oggetto unicamente delle limitazioni stabilite dalla legge, necessarie in una società democratica nell’interesse della sicurezza nazionale, della sicurezza o dell’ordine pubblico, oppure per tutelare la sanità o la moralità pubbliche, o i diritti e le libertà altrui.

 

Articolo 16

 

1. Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione.

2. Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti.

 

Articolo 17

 

Gli Stati parti riconoscono l’importanza della funzione esercitata dai mass media e vigilano affinché il fanciullo possa accedere a una informazione e a materiali provenienti da fonti nazionali e internazionali varie, soprattutto se finalizzati a promuovere il suo benessere sociale, spirituale e morale nonché la sua salute fisica e mentale. A tal fine, gli Stati parti:

a) incoraggiano i mass media a divulgare informazioni e materiali che hanno una utilità sociale e culturale per il fanciullo e corrispondono allo spirito dell’art. 29;

b) incoraggiano la cooperazione internazionale in vista di produrre, di scambiare e di divulgare informazioni e materiali di questo tipo provenienti da varie fonti culturali, nazionali e internazionali;

c) incoraggiano la produzione e la diffusione di libri per l’infanzia;

d) incoraggiano i mass media a tenere conto in particolar modo delle esigenze linguistiche dei fanciulli autoctoni o appartenenti a un gruppo minoritario;

e) favoriscono l’elaborazione di principi direttivi appropriati destinati a proteggere il fanciullo dalle informazioni e dai materiali che nuocciono al suo benessere in considerazione delle disposizioni degli artt. 13 e 18.

 

Articolo 18

 

1. Gli Stati parti faranno del loro meglio per garantire il riconoscimento del principio secondo il quale entrambi i genitori hanno una responsabilità comune per quanto riguarda l’educazione del fanciullo e il provvedere al suo sviluppo. La responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo incombe innanzitutto ai genitori oppure, se del caso, ai suoi tutori legali i quali devono essere guidati principalmente dall’interesse preminente del fanciullo.

2. Al fine di garantire e di promuovere i diritti enunciati nella presente Convenzione, gli Stati parti accordano gli aiuti appropriati ai genitori e ai tutori legali nell’esercizio della responsabilità che incombe loro di allevare il fanciullo e provvedono alla creazione di istituzioni, istituti e servizi incaricati di vigilare sul benessere del fanciullo.

3. Gli Stati parti adottano ogni appropriato provvedimento per garantire ai fanciulli i cui genitori lavorano il diritto di beneficiare dei servizi e degli istituti di assistenza all’infanzia, per i quali essi abbiano i requisiti necessari.

 

Articolo 19

 

1. Gli Stati parti adottano ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale, per tutto il tempo in cui è affidato all’uno o all’altro, o a entrambi, i genitori, al suo tutore legale (o tutori legali), oppure a ogni altra persona che abbia il suo affidamento.

2. Le suddette misure di protezione comporteranno, in caso di necessità, procedure efficaci per la creazione di programmi sociali finalizzati a fornire l’appoggio necessario al fanciullo e a coloro ai quali egli è affidato, nonché per altre forme di prevenzione, e ai fini dell’individuazione, del rapporto, dell’arbitrato, dell’inchiesta, della trattazione e dei seguiti da dare ai casi di maltrattamento del fanciullo di cui sopra; esse dovranno altresì includere, se necessario, procedure di intervento giudiziario.

 

Articolo 20

 

1. Ogni fanciullo il quale è temporaneamente o definitivamente privato del suo ambiente familiare oppure che non può essere lasciato in tale ambiente nel suo proprio interesse, ha diritto a una protezione e ad aiuti speciali dello Stato.

2. Gli Stati parti prevedono per questo fanciullo una protezione sostitutiva, in conformità con la loro legislazione nazionale.

3. Tale protezione sostitutiva può in particolare concretizzarsi per mezzo dell’affidamento familiare, della kafalah di diritto islamico, dell’adozione o, in caso di necessità, del collocamento in adeguati istituti per l’infanzia. Nell’effettuare una selezione tra queste soluzioni si terrà debitamente conto della necessità di una certa continuità nell’educazione del fanciullo, nonché della sua origine etnica, religiosa, culturale e linguistica.

 

 

Articolo 21

 

Gli Stati parti che ammettono e/o autorizzano l’adozione si accertano che l’interesse superiore del fanciullo sia la considerazione fondamentale in materia e:

a) vigilano affinché l’adozione di un fanciullo sia autorizzata solo dalle autorità competenti le quali verificano, in conformità con la legge e con le procedure applicabili e in base a tutte le informazioni affidabili relative al caso in esame, che l’adozione può essere effettuata in considerazione della situazione del bambino in rapporto al padre e alla madre, genitori e tutori legali e che, ove fosse necessario, le persone interessate hanno dato il loro consenso all’adozione in cognizione di causa, dopo aver acquisito i pareri necessari;

b) riconoscono che l’adozione all’estero può essere presa in considerazione come un altro mezzo per garantire le cure necessarie al fanciullo, qualora quest’ultimo non possa essere affidato a una famiglia affidataria o adottiva oppure essere allevato in maniera adeguata nel paese d’origine;

c) vigilano, in caso di adozione all’estero, affinché il fanciullo abbia il beneficio di garanzie e di norme equivalenti a quelle esistenti per le adozioni nazionali;

d) adottano ogni adeguata misura per vigilare affinché, in caso di adozione all’estero, il collocamento del fanciullo non diventi fonte di profitto materiale indebito per le persone che ne sono responsabili;

e) perseguono le finalità del presente articolo stipulando accordi o intese bilaterali o multilaterali a seconda dei casi, e si sforzano in questo contesto di vigilare affinché le sistemazioni di fanciulli all’estero siano effettuate dalle autorità o dagli organi competenti.

 

Articolo 22

 

1. Gli Stati parti adottano misure adeguate affinché il fanciullo il quale cerca di ottenere lo statuto di rifugiato, oppure è considerato come rifugiato ai sensi delle regole e delle procedure del diritto internazionale o nazionale applicabile, solo o accompagnato dal padre o dalla madre o da ogni altra persona, possa beneficiare della protezione e della assistenza umanitaria necessarie per consentirgli di usufruire dei diritti che gli sono riconosciuti della presente Convenzione e dagli altri strumenti internazionali relativi ai diritti dell’uomo o di natura umanitaria di cui detti Stati sono parti.

2. A tal fine, gli Stati parti collaborano, nelle forme giudicate necessarie, a tutti gli sforzi compiuti dall’Organizzazione delle Nazioni Unite e dalle altre organizzazioni intergovernative o non governative competenti che collaborano con l’Organizzazione delle Nazioni Unite, per proteggere e aiutare i fanciulli che si trovano in tale situazione e per ricercare i genitori o altri familiari di ogni fanciullo rifugiato al fine di ottenere le informazioni necessarie per ricongiungerlo alla sua famiglia. Se il padre, la madre o ogni altro familiare sono irreperibili, al fanciullo sarà concessa, secondo i principi enunciati nella presente Convenzione, la stessa protezione di quella di ogni altro fanciullo definitivamente oppure temporaneamente privato del suo ambiente familiare per qualunque motivo.

 

 

Articolo 23

 

1. Gli Stati parti riconoscono che i fanciulli mentalmente o fisicamente handicappati devono condurre una vita piena e decente, in condizioni che garantiscano la loro dignità, favoriscano la loro autonomia e agevolino una loro attiva partecipazione alla vita della comunità.

2. Gli Stati parti riconoscono il diritto dei fanciulli handicappati di beneficiare di cure speciali e incoraggiano e garantiscono, in considerazione delle risorse disponibili, la concessione, dietro richiesta, ai fanciulli handicappati in possesso dei requisiti richiesti, e a coloro i quali ne hanno la custodia, di un aiuto adeguato alle condizioni del fanciullo e alla situazione dei suoi genitori o di coloro ai quali egli è affidato.

3. In considerazione delle particolari esigenze dei minori handicappati, l’aiuto fornito in conformità con il paragrafo 2 del presente articolo è gratuito ogni qualvolta ciò sia possibile, tenendo conto delle risorse finanziarie dei loro genitori o di coloro ai quali il minore è affidato. Tale aiuto è concepito in modo tale che i minori handicappati abbiano effettivamente accesso alla educazione, alla formazione, alle cure sanitarie, alla riabilitazione, alla preparazione al lavoro e alle attività ricreative e possano beneficiare di questi servizi in maniera atta a concretizzare la più completa integrazione sociale e il loro sviluppo personale, anche nell’ambito culturale e spirituale.

4. In uno spirito di cooperazione internazionale, gli Stati parti favoriscono lo scambio di informazioni pertinenti nel settore delle cure sanitarie preventive e del trattamento medico, psicologico e funzionale dei minori handicappati, anche mediante la divulgazione di informazioni concernenti i metodi di riabilitazione e i servizi di formazione professionale, nonché l’accesso a tali dati, in vista di consentire agli Stati parti di migliorare le proprie capacità e competenze e di allargare la loro esperienza in tali settori. A tal riguardo, si terrà conto in particolare delle necessità dei paesi in via di sviluppo.

 

Articolo 24

 

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile e di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione. Essi si sforzano di garantire che nessun minore sia privato del diritto di avere accesso a tali servizi.

2. Gli Stati parti si sforzano di garantire l’attuazione integrale del summenzionato diritto e in particolare adottano ogni adeguato provvedimento per:

a) diminuire la mortalità tra i bambini lattanti e i fanciulli;

b) assicurare a tutti i minori l’assistenza medica e le cure sanitarie necessarie, con particolare attenzione per lo sviluppo delle cure sanitarie primarie;

c) lottare contro la malattia e la malnutrizione, anche nell’ambito delle cure sanitarie primarie, in particolare mediante l’utilizzazione di tecniche agevolmente disponibili e la fornitura di alimenti nutritivi e di acqua potabile, tenendo conto dei pericoli e dei rischi di inquinamento dell’ambiente naturale;

d) garantire alle madri adeguate cure prenatali e postnatali;

e) fare in modo che tutti i gruppi della società, in particolare i genitori e i minori, ricevano informazioni sulla salute e sulla nutrizione del minore, sui vantaggi dell’allattamento al seno, sull’igiene e sulla salubrità dell’ambiente e sulla prevenzione degli incidenti e beneficino di un aiuto che consenta loro di mettere in pratica tali informazioni;

f) sviluppare le cure sanitarie preventive, i consigli ai genitori e l’educazione e i servizi in materia di pianificazione familiare.

3. Gli Stati parti adottano ogni misura efficace atta ad abolire le pratiche tra dizionali pregiudizievoli per la salute dei minori.

4. Gli Stati parti si impegnano a favorire e incoraggiare la cooperazione internazionale in vista di ottenere gradualmente una completa attuazione del diritto riconosciuto nel presente articolo. A tal fine saranno tenute in particolare considerazione le necessità dei paesi in via di sviluppo.

 

Articolo 25

 

Gli Stati parti riconoscono al fanciullo che è stato collocato dalla autorità competente al fine di ricevere cure, una protezione oppure una terapia fisica o mentale, il diritto a una verifica periodica di detta terapia e di ogni altra circostanza relativa alla sua collocazione.

 

Articolo 26

 

1. Gli Stati parti riconoscono a ogni fanciullo il diritto di beneficiare della sicurezza sociale, compresa la previdenza sociale, e adottano le misure necessarie per garantire una completa attuazione di questo diritto in conformità con la loro legislazione nazionale.

2. Le prestazioni, se necessarie, dovranno essere concesse in considerazione delle risorse e della situazione del minore e delle persone responsabili del suo mantenimento e tenendo conto di ogni altra considerazione relativa a una domanda di prestazione effettuata dal fanciullo o per suo conto.

 

Articolo 27

 

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto di ogni fanciullo a un livello di vita sufficiente per consentire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale.

2. Spetta ai genitori o ad altre persone che hanno l’affidamento del fanciullo la responsabilità fondamentale di assicurare, entro i limiti delle loro possibilità e dei loro mezzi finanziari, le condizioni di vita necessarie allo sviluppo del fanciullo.

3. Gli Stati parti adottano adeguati provvedimenti, in considerazione delle condizioni nazionali e compatibilmente con i loro mezzi, per aiutare i genitori e altre persone aventi la custodia del fanciullo ad attuare questo diritto e offrono, se del caso, un’assistenza materiale e programmi di sostegno, in particolare per quanto riguarda l’alimentazione, il vestiario e l’alloggio.

4. Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento al fine di garantire il mantenimento del fanciullo da parte dei suoi genitori o altre persone aventi una responsabilità finanziaria nei suoi confronti, sul loro territorio o all’estero. In particolare, per tener conto dei casi in cui la persona che ha una responsabilità finanziaria nei confronti del fanciullo vive in uno Stato diverso da quello del fanciullo, gli Stati parti favoriscono l’adesione ad accordi internazionali oppure la conclusione di tali accordi, nonché l’adozione di ogni altra intesa appropriata.

 

Articolo 28

 

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo all’educazione, e in particolare, al fine di garantire l’esercizio di tale diritto in misura sempre maggiore e in base all’uguaglianza delle possibilità:

a) rendono l’insegnamento primario obbligatorio e gratuito per tutti;

b) incoraggiano l’organizzazione di varie forme di insegnamento secondario sia generale che professionale, che saranno aperte e accessibili a ogni fanciullo, e adottano misure adeguate come la gratuità dell’insegnamento e l’offerta di una sovvenzione finanziaria in caso di necessità;

c) garantiscono a tutti l’accesso all’insegnamento superiore con ogni mezzo appropriato, in funzione delle capacità di ognuno;

d) fanno in modo che l’informazione e l’orientamento scolastico e professionale siano aperte e accessibili a ogni fanciullo;

e) adottano misure per promuovere la regolarità della frequenza scolastica e la diminuzione del tasso di abbandono della scuola.

2. Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per vigilare affinché la disciplina scolastica sia applicata in maniera compatibile con la dignità del fanciullo in quanto essere umano e in conformità con la presente Convenzione.

3. Gli Stati parti favoriscono e incoraggiano la cooperazione internazionale nel settore dell’educazione, in vista soprattutto di contribuire a eliminare l’ignoranza e l’analfabetismo nel mondo e facilitare l’accesso alle conoscenze scientifiche e tecniche e ai metodi di insegnamento moderni. A tal fine, si tiene conto in particolare delle necessità dei paesi in via di sviluppo.

 

Articolo 29

 

1. Gli Stati parti convengono che l’educazione del fanciullo deve avere come finalità:

a) favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo nonché lo sviluppo delle sue facoltà e delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro potenzialità;

b) sviluppare nel fanciullo il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dei principi consacrati nella Carta delle Nazioni Unite;

c) sviluppare nel fanciullo il rispetto dei suoi genitori, della sua identità, della sua lingua e dei suoi valori culturali, nonché il rispetto dei valori nazionali del paese nel quale vive, del paese di cui può essere originario e delle civiltà diverse dalla sua;

d) preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli e gruppi etnici, nazionali e religiosi e delle persone di origine autoctona;

e) sviluppare nel fanciullo il rispetto dell’ambiente naturale.

2. Nessuna disposizione del presente articolo o dell’art.28 sarà interpretata in maniera da nuocere alla libertà delle persone fisiche o morali di creare e di dirigere istituzioni didattiche, a condizione che i principi enunciati al paragrafo 1 del presente articolo siano rispettati e che l’educazione impartita in tali istituzioni sia conforme alle norme minime prescritte dallo Stato.

 

Articolo 30

 

Negli Stati in cui esistono minoranze etniche, religiose o linguistiche oppure persone di origine autoctona, un fanciullo autoctono o che appartiene a una di tali minoranze non può essere privato del diritto di avere una propria vita culturale, di professare e di praticare la propria religione o di far uso della propria lingua insieme agli altri membri del suo gruppo.

 

Articolo 31

 

1. Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo e al tempo libero, a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e a partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica.

2. Gli Stati parti rispettano e favoriscono il diritto del fanciullo di partecipare pienamente alla vita culturale e artistica e incoraggiano l’organizzazione, in condizioni di uguaglianza, di mezzi appropriati di divertimento e di attività ricreative, artistiche e culturali.

 

Articolo 32

 

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo di essere protetto contro lo sfruttamento economico e di non essere costretto ad alcun lavoro che comporti rischi o sia suscettibile di porre a repentaglio la sua educazione o di nuocere alla sua salute o al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale.

2. Gli Stati parti adottano misure legislative, amministrative, sociali ed educative per garantire l’applicazione del presente articolo. A tal fine, e in considerazione delle disposizioni pertinenti degli altri strumenti internazionali, gli Stati parti, in particolare:

a) stabiliscono un’età minima oppure età minime di ammissione all’impiego;

b) prevedono un’adeguata regolamentazione degli orari di lavoro e delle condizioni d’impiego;

c) prevedono pene o altre sanzioni appropriate per garantire l’attuazione effettiva del presente articolo;

 

Articolo 33

 

Gli Stati parti adottano ogni adeguata misura, comprese misure legislative, amministrative, sociali ed educative per proteggere i fanciulli contro l’uso illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, così come definite dalle Convenzioni internazionali pertinenti e per impedire che siano utilizzati fanciulli per la produzione e il traffico illecito di queste sostanze.

 

Articolo 34

 

Gli Stati parti si impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale. A tal fine, gli Stati adottano in particolare ogni adeguata misura a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire:

a) che dei fanciulli siano incitati o costretti a dedicarsi a una attività sessuale illegale;

b) che dei fanciulli siano sfruttati a fini di prostituzione o di altre pratiche sessuali illegali;

c) che dei fanciulli siano sfruttati ai fini della produzione di spettacoli o di materiale a carattere pornografico.

 

Articolo 35

 

Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire il rapimento, la vendita o la tratta di fanciulli per qualunque fine e sotto qualsiasi forma.

 

Articolo 36

 

Gli Stati parti proteggono il fanciullo contro ogni altra forma di sfruttamento pregiudizievole al suo benessere in ogni suo aspetto.

 

Articolo 37

 

Gli Stati parti vigilano affinché: a) nessun fanciullo sia sottoposto a tortura o a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Né la pena capitale né l’imprigionamento a vita senza possibilità di rilascio devono essere decretati per reati commessi da persone di età inferiore a diciotto anni;

b) nessun fanciullo sia privato di libertà in maniera illegale o arbitraria. L’arresto, la detenzione o l’imprigionamento di un fanciullo devono essere effettuati in conformità con la legge, costituire un provvedimento di ultima risorsa e avere la durata più breve possibile;

c) ogni fanciullo privato di libertà sia trattato con umanità e con il rispetto dovuto alla dignità della persona umana e in maniera da tener conto delle esigenze delle persone della sua età. In particolare, ogni fanciullo privato di libertà sarà separato dagli adulti, a meno che si ritenga preferibile di non farlo nell’interesse preminente del fanciullo, ed egli avrà diritto di rimanere in contatto con la sua famiglia per mezzo di corrispondenza e di visite, tranne che in circostanze eccezionali;

d) i fanciulli privati di libertà abbiano diritto ad avere rapidamente accesso a un’assistenza giuridica o a ogni altra assistenza adeguata, nonché il diritto di contestare la legalità della loro privazione di libertà dinanzi un Tribunale o altra autorità competente, indipendente e imparziale, e una decisione sollecita sia adottata in materia.

Articolo 38

 

1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare e a far rispettare le regole del diritto umanitario internazionale loro applicabili in caso di conflitto armato, e la cui protezione si estende ai fanciulli.

2. Gli Stati parti adottano ogni misura possibile a livello pratico per vigilare che le persone che non hanno raggiunto l’età di quindici anni non partecipino direttamente alle ostilità.

3. Gli Stati parti si astengono dall’arruolare nelle loro forze armate ogni persona che non ha raggiunto l’età di quindici anni. Nel reclutare persone aventi più di quindici anni ma meno di diciotto anni, gli Stati parti si sforzano di arruolare con precedenza i più anziani.

4. In conformità con l’obbligo che spetta loro in virtù del diritto umanitario internazionale di proteggere la popolazione civile in caso di conflitto armato, gli Stati parti adottano ogni misura possibile a livello pratico affinché i fanciulli coinvolti in un conflitto armato possano beneficiare di cure e di protezione.

 

Articolo 39

 

Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per agevolare il recupero fisico e psicologico e il reinserimento sociale di ogni fanciullo vittima di ogni forma di negligenza, di sfruttamento o di maltrattamenti; di torture o di ogni altra forma di pene o di trattamenti crudeli, inumani o degradanti, o di un conflitto armato. Tale recupero e reinserimento devono svolgersi in condizioni tali da favorire la salute, il rispetto della propria persona e la dignità del fanciullo.

 

Articolo 40

 

1. Gli Stati parti riconoscono a ogni fanciullo sospettato, accusato o riconosciuto colpevole di reato penale il diritto a un trattamento tale da favorire il suo senso della dignità e del valore personale, che rafforzi il suo rispetto per i diritti dell’uomo e le libertà fondamentali e che tenga conto della sua età nonché della necessità di facilitare il suo reinserimento nella società e di fargli svolgere un ruolo costruttivo in seno a quest’ultima.

2. A tal fine, e tenendo conto delle disposizioni pertinenti degli strumenti internazionali, gli Stati parti vigilano in particolare:

a) affinché nessun fanciullo sia sospettato, accusato o riconosciuto colpevole di reato penale a causa di azioni o di omissioni che non erano vietate dalla legislazione nazionale o internazionale nel momento in cui furono commesse;

b) affinché ogni fanciullo sospettato o accusato di reato penale abbia almeno diritto alle seguenti garanzie:

I - di essere ritenuto innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente stabilita;

II - di essere informato il prima possibile e direttamente, oppure, se del caso, tramite i suoi genitori o rappresentanti legali, delle accuse portate contro di lui, e di beneficiare di un’assistenza legale o di ogni altra assistenza appropriata per la preparazione e la presentazione della sua difesa;

III - che il suo caso sia giudicato senza indugio da un’autorità o istanza giudiziaria competenti, indipendenti e imparziali per mezzo di un procedimento equo ai sensi di legge in presenza del suo legale o di altra assistenza appropriata, nonché in presenza dei suoi genitori o rappresentanti legali a meno che ciò non sia ritenuto contrario all’interesse preminente del fanciullo a causa in particolare della sua età o della sua situazione;

IV - di non essere costretto a rendere testimonianza o dichiararsi colpevole; di interrogare o far interrogare i testimoni a carico e di ottenere la comparsa e l’interrogatorio dei testimoni a suo discarico a condizioni di parità;

V - qualora venga riconosciuto che ha commesso reato penale, poter ricorrere contro questa decisione e ogni altra misura decisa di conseguenza dinanzi a un’autorità o istanza giudiziaria superiore competente, indipendente e imparziale, in conformità con la legge;

VI - di essere assistito gratuitamente da un interprete se non compren de o non parla la lingua utilizzata;

VII - che la sua vita privata sia pienamente rispettata in tutte le fasi della procedura.

3. Gli Stati parti si sforzano di promuovere l’adozione di leggi, di procedure, la costituzione di autorità e di istituzioni destinate specificamente ai fanciulli sospettati, accusati o riconosciuti colpevoli di aver commesso reato, e in particolar modo:

a) di stabilire un’età minima al di sotto della quale si presume che i fanciulli non abbiano la capacità di commettere reato;

b) di adottare provvedimenti ogni qualvolta ciò sia possibile e auspicabile per trattare questi fanciulli senza ricorrere a procedure giudiziarie rimanendo tuttavia inteso che i diritti dell’uomo e le garanzie legali debbono essere integralmente rispettate.

4. Sarà prevista tutta una gamma di disposizioni concernenti in particolar modo le cure, l’orientamento, la supervisione, i consigli, la libertà condizionata, il collocamento in famiglia, i programmi di formazione generale e professionale, nonché soluzioni alternative all’assistenza istituzionale, in vista di assicurare ai fanciulli un trattamento conforme al loro benessere e proporzionato sia alla loro situazione che al reato.

 

Articolo 41

 

Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione pregiudica disposizioni più propizie all’attuazione dei diritti del fanciullo che possano figurare:

a) nella legislazione di uno Stato parte; oppure

b) nel diritto internazionale in vigore per questo Stato.

 

 

Seconda parte

 

Articolo 42

 

Gli Stati parti si impegnano a far largamente conoscere i principi e le disposizioni della presente Convenzione, con mezzi attivi e adeguati sia agli adulti che ai fanciulli.

 

Articolo 43

 

1. Al fine di esaminare i progressi compiuti dagli Stati parti nell’esecuzione degli obblighi da essi contratti in base alla presente Convenzione, è istituito un Comitato dei Diritti del Fanciullo che adempie alle funzioni definite in appresso.

2. Il Comitato si compone di dieci esperti di alta moralità e in possesso di una competenza riconosciuta nel settore oggetto della presente Convenzione. I suoi membri sono eletti dagli Stati parti tra i loro cittadini e partecipano a titolo personale, secondo il criterio di un’equa ripartizione geografica e in considerazione dei principali ordinamenti giuridici.

3. I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto su una lista di persone designate dagli Stati parti. Ciascuno Stato parte può designare un candidato tra i suoi cittadini.

4. La prima elezione avrà luogo entro sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione. Successivamente si svolgeranno elezioni ogni due anni. Almeno quattro mesi prima della data di ogni elezione il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite inviterà per iscritto gli Stati parti a proporre i loro candidati entro un termine di due mesi. Quindi il Segretario generale stabilirà l’elenco alfabetico dei candidati in tal modo designati, con l’indicazione degli Stati parti che li hanno designati, e sottoporrà tale elenco agli Stati parti alla presente Convenzione.

5. Le elezioni avranno luogo in occasione delle riunioni degli Stati parti, convocate dal Segretario generale presso la Sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. In queste riunioni per le quali il numero legale sarà rappresentato da due terzi degli Stati parti, i candidati eletti al Comitato sono quelli che ottengono il maggior numero di voti, nonché la maggioranza assoluta degli Stati parti presenti e votanti.

6. I membri del Comitato sono eletti per quattro anni. Essi sono rieleggibili se la loro candidatura è ripresentata. Il mandato di cinque dei membri eletti nella prima elezione scade alla fine di un periodo di due anni; i nomi di tali cinque membri saranno estratti a sorte dal presidente della riunione immediatamente dopo la prima elezione.

7. In caso di decesso o di dimissioni di un membro del Comitato oppure se, per qualsiasi altro motivo, un membro dichiara di non poter più esercitare le sue funzioni in seno al Comitato, lo Stato parte che aveva presentato la sua candidatura nomina un altro esperto tra i suoi cittadini per coprire il seggio resosi vacante fino alla scadenza del mandato corrispondente, sotto riserva dell’approvazione del Comitato.

8. Il Comitato adotta il suo regolamento interno.

9. Il Comitato elegge il suo Ufficio per un periodo di due anni.

10. Le riunioni del Comitato si svolgono normalmente presso la Sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, oppure in ogni altro luogo appropriato determinato dal Comitato. Il Comitato si riunisce di regola ogni anno. La durata delle sue sessioni è determinata e se necessario modificata da una riunione degli Stati parti alla presente Convenzione, sotto riserva dell’approvazione dell’Assemblea generale.

11. Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite mette a disposizione del Comitato il personale e le strutture di cui quest’ultimo necessita per adempiere con efficacia alle sue mansioni in base alla presente Convenzione.

12. I membri del Comitato istituito in base alla presente Convenzione ricevono, con l’approvazione dell’Assemblea generale, emolumenti prelevati sulle risorse dell’Organizzazione delle Nazioni Unite alle condizioni e secondo le modalità stabilite dall’Assemblea generale.

 

Articolo 44

 

1. Gli Stati parti si impegnano a sottoporre al Comitato, tramite il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, rapporti sui provvedimenti che essi avranno adottato per dare effetto ai diritti riconosciuti nella presente Convenzione e sui progressi realizzati per il godimento di tali diritti:

a) entro due anni a decorrere dalla data dell’entrata in vigore della presente Convenzione per gli Stati parti interessati;

b) in seguito, ogni cinque anni.

2. I rapporti compilati in applicazione del presente articolo debbono se del caso indicare i fattori e le difficoltà che impediscono agli Stati parti di adempiere agli obblighi previsti nella presente Convenzione. Essi debbono altresì contenere informazioni sufficienti a fornire al Comitato una comprensione dettagliata dell’applicazione della Convenzione nel paese in esame.

3. Gli Stati parti che hanno presentato al Comitato un rapporto iniziale completo non sono tenuti a ripetere nei rapporti che sottoporranno successivamente in conformità con il capoverso b) del paragrafo 1 del presente articolo le informazioni di base in precedenza fornite.

4. Il Comitato può chiedere agli Stati parti ogni informazione complementare relativa all’applicazione della Convenzione.

5. Il Comitato sottopone ogni due anni all’Assemblea generale, tramite il Consiglio Economico e Sociale, un rapporto sulle attività del Comitato.

6. Gli Stati parti fanno in modo che i loro rapporti abbiano una vasta diffusione nei loro paesi.

 

Articolo 45

 

Al fine di promuovere l’attuazione effettiva della Convenzione e incoraggiare la cooperazione internazionale nel settore oggetto della Convenzione:

a) le Istituzioni specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia e altri organi delle Nazioni Unite hanno diritto di farsi rappresentare nell’esame dell’attuazione di quelle disposizioni della presente Convenzione che rientrano nell’ambito del loro mandato. Il Comitato può invitare le Istituzioni Specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia e ogni altro organismo competente che riterrà appropriato, a dare pareri specializzati sull’attuazione della Convenzione in settori di competenza dei loro rispettivi mandati. Il Comitato può invitare le Istituzioni Specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia e altri organi delle Nazioni Unite a sottoporgli rapporti sull’attuazione della Convenzione in settori che rientrano nell’ambito delle loro attività;

b) il Comitato trasmette, se lo ritiene necessario, alle Istituzioni Specializzate, al Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia e agli altri organismi competenti ogni rapporto degli Stati parti contenente una richiesta di consigli tecnici o di assistenza tecnica, o che indichi una necessità in tal senso, accompagnato da eventuali osservazioni e proposte del Comitato concernenti tale richiesta o indicazione;

c) il Comitato può raccomandare all’Assemblea generale di chiedere al Segretario generale di procedere, per conto del Comitato, a studi su questioni specifiche attinenti ai diritti del fanciullo;

d) il Comitato può dare suggerimenti e raccomandazioni generali in base alle informazioni ricevute in applicazione degli artt.44 e 45 della presente Convenzione. Questi suggerimenti e raccomandazioni generali sono trasmessi a ogni Stato parte interessato e sottoposti all’Assemblea generale insieme a eventuali osservazioni degli Stati parti.

 

Terza parte

 

Articolo 46

 

La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati.

 

Articolo 47

 

La presente Convenzione è soggetta a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

 

Articolo 48

 

La presente Convenzione rimarrà aperta all’adesione di ogni Stato. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario generale della Organizzazione delle Nazioni Unite.

 

Articolo 49

 

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite del ventesimo strumento di ratifica o di adesione.

2. Per ciascuno degli Stati che ratificheranno la presente Convenzione o che vi aderiranno dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione la Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito da parte di questo Stato del suo strumento di ratifica o di adesione.

 

Articolo 50

 

1. Ogni Stato parte può proporre un emendamento e depositarne il testo presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario generale comunica quindi la proposta di emendamento agli Stati parti, con la richiesta di far sapere se siano favorevoli a una Conferenza degli Stati parti al fine dell’esame delle proposte e della loro votazione. Se, entro quattro mesi a decorrere dalla data di questa comunicazione, almeno un terzo degli Stati parti si pronuncia a favore di tale Conferenza, il Segretario generale convoca la Conferenza sotto gli auspici dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottato da una maggioranza degli Stati parti presenti e votanti alla Conferenza è sottoposto per approvazione all’Assemblea generale.

2. Ogni emendamento adottato in conformità con le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore dopo essere stato approvato dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite e accettato da una maggioranza di due terzi degli Stati parti.

3. Quando un emendamento entra in vigore esso ha valore obbligatorio per gli Stati parti che lo hanno accettato, gli altri Stati parti rimanendo vincolati dalle disposizioni della presente Convenzione e da tutti gli emendamenti precedenti da essi accettati.

 

Articolo 51

 

1. Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite riceverà e comunicherà a tutti gli Stati il testo delle riserve che saranno state formulate dagli Stati all’atto della ratifica o dell’adesione.

2. Non sono autorizzate riserve incompatibili con l’oggetto e le finalità della presente Convenzione.

3. Le riserve possono essere ritirate in ogni tempo per mezzo di notifica indirizzata in tal senso al Segretario generale delle Nazioni Unite il quale ne informerà quindi tutti gli Stati. Tale notifica avrà effetto alla data in cui è ricevuta dal Segretario generale.

 

Articolo 52

 

Ogni Stato parte può denunciare la presente Convenzione per mezzo di notifica scritta indirizzata al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data di ricezione della

notifica da parte del Segretario generale.

 

Articolo 53

 

Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite è designato come depositario della presente Convenzione.

 

Articolo 54

 

L’originale della presente Convenzione, i cui testi in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

 

P R O T O C O L L I    O P Z I O N A L I

 

Alla Convenzione sui diritti dell’infanzia si affiancano due protocolli opzionali approvati dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 2000. I protocolli sono stati ratificati dall’Italia con legge 11 marzo 2002, n. 46: ‘Ratifica ed esecuzione dei protocolli opzionali alla Convenzione dei diritti del fanciullo, concernenti rispettivamente la vendita dei bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini ed il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, fatti a New York il 6 settembre 2000’. La traduzione qui riportata è quella pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2002 Supplemento Ordinario n. 65.

 

PROTOCOLLO OPZIONALE

ALLA CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL’INFANZIA

CONCERNENTE IL COINVOLGIMENTO DEI BAMBINI

NEI CONFLITTI ARMATI

 

Gli Stati parti al presente Protocollo,

 

Incoraggiati dal considerevole sostegno ottenuto dalla Convenzione relativa ai diritti del fanciullo, che dimostra una volontà generalizzata di operare per la promozione e la protezione dei diritti del fanciullo,

Ribadendo che i diritti dei fanciulli devono essere specialmente protetti, e lanciando un appello affinché la situazione dei bambini, indistintamente, sia costantemente migliorata, affinché essi possano crescere ed essere educati in condizioni di pace e di sicurezza,

Preoccupati per gli effetti pregiudizievoli ed estesi dei conflitti armati sui bambini, e per le ripercussioni a lungo termine che esse possono avere sulla durata della pace, della sicurezza e dello sviluppo,

Condannando il fatto che i fanciulli siano bersagli viventi in situazioni di conflitti armati, nonché gli attacchi diretti a luoghi protetti dal diritto internazionale, in particolare dove i bambini sono numerosi, come le scuole e gli ospedali,

Prendendo atto dell’adozione dello Statuto della Corte penale internazionale, che include fra i crimini di guerra nei conflitti armati sia internazionali che non internazionali, la chiamata di leva o l’arruolamento nelle forze armate nazionali di bambini di età inferiore a 15 anni, o il fatto di farli partecipare attivamente alle ostilità;

Considerando di conseguenza che, per rafforzare ulteriormente i diritti riconosciuti nella Convenzione relativa ai diritti del fanciullo, occorre accrescere la protezione di questi ultimi rispetto a qualsiasi coinvolgimento in conflitti armati,

Notando che l’articolo primo della Convenzione relativa ai diritti del fanciullo specifica che, ai sensi di detta Convenzione, per fanciullo si intende ogni essere umano che non ha ancora compiuto 18 anni, a meno che egli non divenga maggiorenne prima, in forza della legislazione che gli è applicabile,

Convinti che un Protocollo opzionale alla Convenzione che elevi l’età minima per un eventuale arruolamento nelle forze armate e la partecipazione alle ostilità, potrà contribuire con efficacia all’attuazione del principio secondo il quale l’interesse del bambino deve costituire un criterio predominante in tutte le azioni che lo concernono,

Notando che la ventiseiesima Conferenza internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa tenutasi nel dicembre 1995, ha raccomandato alle Parti al conflitto di prendere tutte le misure possibili al fine di evitare che i fanciulli di età inferiore a 18 anni prendano parte alle ostilità,

Rallegrandosi per l’adozione all’unanimità, in giugno 1999, della Convenzione n.182 (1999) dell’OIL relativa al divieto delle peggiori forme di lavoro minorile, ed ad una azione immediata in vista della loro eliminazione che vieti fra l’altro il reclutamento forzato o obbligatorio di bambini da utilizzare in conflitti armati,

Condannando con profonda preoccupazione il reclutamento, l’addestramento e l’uso di fanciulli per le ostilità, all’interno e al di là dei confini nazionali, ad opera di gruppi armati diversi dalle forze armate di uno Stato, e riconoscendo la responsabilità di coloro che arruolano, addestrano e utilizzano bambini a tal fine,

Richiamando l’obbligo di ciascuna parte ad un conflitto armato di attenersi alle disposizioni del diritto internazionale umanitario,

Sottolineando che il presente Protocollo non pregiudica gli scopi e i principi enunciati nella Carta delle Nazioni Unite, in particolare all’articolo 51, e le norme pertinenti del diritto umanitario,

In considerazione del fatto che sono indispensabili per la piena protezione dei fanciulli, in particolare durante i conflitti armati e sotto un’occupazione straniera, condizioni di pace e di sicurezza basate sul rispetto integrale degli scopi e dei principi contenuti nella Carta delle Nazioni Unite e sull’osservanza degli strumenti dei diritti dell’uomo applicabili,

Riconoscendo le particolari esigenze dei fanciulli i quali, in ragione della loro situazione economica e sociale o del loro sesso, sono particolarmente vulnerabili all’arruolamento o all’utilizzazione nelle ostilità in violazione del presente Protocollo,

Consapevoli altresì della necessità di tenere conto delle cause profonde, economiche, sociali e politiche della partecipazione dei bambini ai conflitti armati,

Convinti della necessità di rafforzare la cooperazione internazionale per garantire il riadattamento fisico e psico-sociale, e il reinserimento sociale dei fanciulli che sono vittime di conflitti armati,

Incoraggiando la partecipazione delle comunità, in particolare dei fanciulli e dei bambini vittime, alla diffusione dell’informazione e ai programmi di istruzione concernenti l’applicazione del presente Protocollo,

Hanno concordato quanto segue

 

Articolo 1

 

Gli Stati parti adottano ogni misura possibile in pratica, per vigilare che i membri delle loro forze armate di età inferiore a 18 anni non partecipano direttamente alle ostilità.

 

Articolo 2

 

Gli Stati parti vigilano affinché le persone di età inferiore a 18 anni non siano oggetto di un arruolamento obbligatorio nelle loro forze armate.

 

 

 

Articolo 3

 

1. Gli Stati parti rilevano in anni l’età minima per l’arruolamento volontario nelle loro forze armate nazionali, rispetto a quello stabilità al paragrafo 3 dell’articolo 38 della Convenzione relativa ai diritti del fanciullo, in considerazione dei principi iscritti in detto articolo e riconoscendo che, in virtù della Convenzione, coloro che non hanno compiuto 18 anni hanno diritto a una protezione speciale.

2.Ciascuno Stato parte deposita, al momento della ratifica del presente Protocollo o dell’adesione a questo strumento una dichiarazione vincolante, indicante l’età minima a decorrere dalla quale è autorizzato l’arruolamento volontario nelle sue forze armate nazionali e descrive le garanzie che ha previsto per vigilare affinché l’arruolamento non sia contratto forzosamente o sotto costrizione.

3.Gli Stati parti che autorizzano l’arruolamento volontario nelle loro forze armate nazionali prima di 18 anni instaurano garanzie che assicurano almeno quanto segue:

a) che tale arruolamento sia effettivamente volontario;

b) che tale arruolamento abbia luogo con il consenso illuminato dei genitori o dei tutori legali dell’interessato;

c) che gli arruolati siano esaurientemente informati dei doveri inerenti al servizio militare e nazionale;

d) che essi forniscano una prova affidabile della loro età prima di essere ammessi a detto servizio.

4. Ogni Stato parte può, in qualsiasi momento, rafforzare la sua dichiarazione mediante una notifica a tal fine indirizzata al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite che ne informa tutti gli altri Stati parti. Questa notifica ha effetto alla data in cui è ricevuta dal Segretario generale.

5. L’obbligo di rilevare l’età minima dell’arruolamento volontario di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica agli istituti scolastici posti sotto l’amministrazione o il controllo delle forze armate degli Stati parti, in conformità agli articoli 28 e 29 della Convenzione relativa ai diritti del fanciullo.

 

Articolo 4

 

1. I gruppi armati, distinti dalle forze armate di uno Stato, non dovrebbero in alcuna circostanza arruolare né utilizzare nelle ostilità effettivi aventi un’età inferiore a 18 anni.

2. Gli Stati parti prendono tutte le misure possibili in pratica per impedire l’arruolamento e l’utilizzazione di queste persone, in particolare provvedimenti a carattere giuridico per vietare e sanzionare penalmente tali prassi.

3. L’applicazione del presente articolo del Protocollo non ha effetto sullo statuto giuridico di qualsiasi parte a un conflitto armato.

 

Articolo 5

 

Nessuna norma del presente Protocollo può essere interpretata nel senso di impedire l’applicazione di disposizioni della legislazione di uno Stato parte, di strumenti internazionali e del diritto internazionale umanitario, più favorevoli alla realizzazione dei diritti del fanciullo.

 

Articolo 6

 

1. Ciascuno Stato parte adotta tutte le misure – di natura giuridica, amministrativa e di altra natura – richieste per assicurare l’applicazione e l’effettiva osservanza delle norme del presente Protocollo nei limiti della sua competenza.

2. Gli Stati parti s’impegnano a far ampiamente conoscere i principi e le norme del presente Protocollo agli adulti come pure ai fanciulli, grazie a mezzi appropriati.

3. Gli Stati parti adottano ogni misura praticamente possibile affinché coloro i quali dipendono dalla loro competenza e sono arruolati o utilizzati nelle ostilità, in violazione del presente Protocollo, siano smobilitati o in qualsiasi altro modo liberati dagli obblighi militari. Se del caso, gli Stati parti concedono a tali soggetti tutta l’assistenza appropriata in vista del loro riadattamento fisico e psicologico e del loro reinserimento sociale.

 

Articolo 7

 

1. Gli Stati parti cooperano all’applicazione del presente Protocollo, in particolare in vista di prevenire qualsiasi attività contraria a quest’ultimo, e di riadattare e di reinserire a livello sociale le persone che sono vittime di atti contrari al presente Protocollo, ivi compreso mediante la cooperazione tecnica e l’assistenza finanziaria. Tale assistenza e tale cooperazione avverranno in consultazione con gli Stati parti interessati e con le organizzazioni internazionali competenti.

2. Gli Stati parti che sono in grado di farlo, forniscono tale assistenza per mezzo di programmi multilaterali, bilaterali o di altra natura già in corso di realizzazione, o, se del caso, nell’ambito di un fondo di contributi volontari costituito in conformità alle regole stabilite dall’Assemblea generale.

 

Articolo 8

 

1. Ciascuno Stato parte presenta, entro due anni a decorrere dall’entrata in vigore del presente Protocollo, per quel che lo concerne, un rapporto al Comitato dei diritti del fanciullo contenente informazioni dettagliate sui provvedimenti che ha adottato per dare effetto alle disposizioni del presente Protocollo, in particolare quelle relative alla partecipazione e all’arruolamento.

2. Dopo la presentazione del rapporto dettagliato, ciascuno Stato parte include nei rapporti che presenta al Comitato dei diritti del fanciullo, in conformità all’articolo 44 della Convenzione, ogni informazione integrativa relativa all’applicazione del presente Protocollo. Gli altri Stati parti al Protocollo presentano un rapporto ogni cinque anni.

3. Il Comitato dei diritti del fanciullo può chiedere agli Stati parti informazioni integrative sull’applicazione del presente Protocollo.

 

 

 

Articolo 9

 

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma di ogni Stato che è parte alla Convenzione o che l’ha firmata.

2. Il presente Protocollo è sottoposto a ratifica, ed è aperto all’adesione di ogni Stato. Gli strumenti di ratifica o di adesione saranno depositati presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

3. Il Segretario generale, nella sua qualità di depositario della Convenzione e del Protocollo, informa tutti gli Stati parti della Convenzione e tutti gli Stati che hanno firmato la Convenzione, riguardo al deposito di ciascuna dichiarazione, ai sensi dell’articolo 13.

 

Articolo 10

 

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo la data di deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione.

2. Per ciascuno degli Stati che ratificherà il presente Protocollo o vi aderirà dopo la sua entrata in vigore, il Protocollo entrerà in vigore un mese dopo la data in cui questo Stato avrà depositato il proprio suo strumento di ratifica o di adesione.

 

Articolo 11

 

1. Ogni Stato parte può, in qualsiasi momento, denunciare il presente Protocollo mediante una notifica scritta indirizzata al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, il quale ne informa le altre parti alla Convenzione e tutti gli Stati che l’hanno firmata. La denuncia ha effetto un anno dopo la data in cui la notifica è stata ricevuta dal Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Tuttavia, se alla scadenza di tale termine di un anno, lo Stato parte autore della denuncia è impegnato in un conflitto armato, quest’ultima non avrà effetto prima della fine di questo conflitto.

2. Tale denuncia non libera lo Stato parte dai suoi obblighi ai sensi del presente Protocollo in ragione di qualsiasi atto compiuto prima della data in cui la denuncia ha effetto, né pregiudica in alcun modo il prosieguo dell’esame di qualsiasi questione di cui il Comitato fosse stato investito prima della data di entrata in vigore della denuncia.

 

Articolo 12

 

1. Ogni Stato parte può presentare una proposta di emendamento e depositarne il testo presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Quest’ultimo comunica la proposta di emendamento agli Stati parti, con richiesta di fargli sapere se sono favorevoli alla convocazione di una conferenza di Stati parti per esaminare tale proposta di emendamento e metterla ai voti. Se entro i quattro mesi successivi alla data di tale comunicazione, almeno un terzo degli Stati parti si pronuncia a favore della convocazione di detta conferenza, il Segretario generale convoca la conferenza sotto l’egida dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottato a maggioranza degli Stati parti presenti e votanti alla conferenza, è sottoposto all’Assemblea generale per approvazione.

2. Ogni emendamento adottato in conformità alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore quando è stato approvato dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite e accettato dalla maggioranza di due terzi degli Stati parti.

3. Quando un emendamento entra in vigore, esso ha valenza obbligatoria per gli Stati parti che lo hanno accettato, mentre gli altri Stati parti rimangono vincolati dalle norme del presente Protocollo e da ogni precedente emendamento da essi accettato.

 

Articolo 13

 

1. Il presente Protocollo, i cui testi in arabo, in cinese, in francese, in inglese, in russo e in spagnolo fanno ugualmente fede, sarà depositato presso gli archivi dell’Organizzazione delle Nazioni unite.

2. Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite trasmetterà una copia certificata conforme del presente Protocollo a tutti gli Stati parti alla Convenzione e a tutti gli Stati che hanno firmato la Convenzione.

 

PROTOCOLLO OPZIONALE

ALLA CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL’INFANZIA

SULLA VENDITA DI BAMBINI, LA PROSTITUZIONE

DEI BAMBINI E LA PORNOGRAFIA RAPPRESENTANTE BAMBINI

 

Gli Stati parti al presente Protocollo

 

Considerando che per progredire nella realizzazione degli scopi della Convenzione relativa ai diritti del fanciullo e l’applicazione delle sue disposizioni, in particolare dell’articolo primo, 11, 21, 32, 33, 34, 35 e 36, sarebbe opportuno garantire che il bambino sia tutelato dalla vendita di bambini, dalla prostituzione di bambini e dalla pornografia che inscena bambini,

Considerando altresì che la Convenzione relativa ai diritti del fanciullo sancisce il diritto del bambino di essere protetto dallo sfruttamento economico di non essere costretto ad un lavoro comportante rischiante o suscettibile di compromettere la sua istruzione, di nuocere alla sua salute o al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale,

Constatando con viva preoccupazione che la tratta internazionale di bambini ai fini della loro vendita, prostituzione e di pornografia inscenante bambini ha assunto dimensioni considerevoli e crescenti,

Profondamente preoccupati per la prassi diffusa e persistente del turismo sessuale alla quale i bambini sono particolarmente esposti, nella misura in cui favorisce direttamente la vendita di bambini, la prostituzione di bambini e la pornografia inscenante bambini,

Consapevoli che alcune categorie particolarmente vulnerabili, in particolare le bambine, sono maggiormente esposte al rischio di sfruttamento sessuale e che è recensito un sovrannumero anomalo di bambine fra le vittime dello sfruttamento sessuale,

Preoccupati per l’offerta crescente su Internet e su altri nuovi supporti tecnologici, di materiale pornografico inscenante bambini e ricordando che nelle sue conclusioni la Conferenza internazionale sulla lotta contro la pornografia implicante bambini su Internet (Vienna 1999) ha in modo specifico richiesto la penalizzazione a livello mondiale della produzione, distribuzione, esportazione, importazione, trasmissione, possesso internazionale e pubblicità di materiale pornografico, implicante bambini e sottolineando la rilevanza di una cooperazione e di un partenariato più stretti fra poteri pubblici e operatori di Internet,

Convinti che l’eliminazione della vendita di bambini, della loro prostituzione e della pornografia inscenante bambini, sarà agevolata dall’adozione di un approccio globale che tenga conto dei fattori che contribuiscono a questi fenomeni, in particolare sotto-sviluppo, povertà, disparità economiche, ineguaglianza delle strutture socio-economiche, dissesto delle famiglie, esodo rurale, discriminazione basata sul sesso, irresponsabile comportamento sessuale degli adulti, prassi tradizionali pregiudizievoli, conflitti armati e tratta dei bambini,

Ritenendo la necessità di un’azione di sensibilizzazione del pubblico per ridurre la domanda che è all’origine della vendita dei bambini, della loro prostituzione e della pornografia pedofila, e che occorre rafforzare il partenariato mondiale fra tutti i protagonisti e migliorare l’attuazione della legge a livello nazionale,

Prendendo nota delle norme degli strumenti giuridici internazionali pertinenti in materia di protezione dei bambini, in particolare la Convenzione dell’Aja sulla protezione dei bambini e la cooperazione in materia di adozioni internazionali, la Convenzione dell’Aja sugli aspetti civili del rapimento internazionale di bambini, la Convenzione dell’Aja relativa alla competenza, alle leggi applicabili, al riconoscimento, all’esecuzione e alla cooperazione in materia di patria potestà e di misure di protezione dei bambini, e la Convenzione n. 182 dell’OIL, concernente l’interdizione delle peggiori forme di lavoro dei bambini e l’azione immediata in vista della loro eliminazione,

Incoraggiati dal massiccio sostegno di cui gode la Convenzione relativa ai diritti del fanciullo, che traduce l’esistenza di una volontà generalizzata di promuovere e proteggere i diritti del fanciullo,

Considerando che occorre attuare le norme del Programma d’azione per la prevenzione della vendita di bambini, della prostituzione di bambini e della pornografia inscenante bambini, nonché della Dichiarazione e del Programma di azione adottati nel 1996 al Congresso mondiale contro lo sfruttamento sessuale dei bambini a fini commerciali tenutosi a Stoccolma dal 27 al 31 agosto 1996, nonché le decisioni e raccomandazioni pertinenti degli organismi internazionali interessati,

In debita considerazione dell’importanza delle tradizioni e dei valori culturali di ciascun popolo per la protezione del bambino e il suo armonico sviluppo,

Hanno concordato quanto segue

 

Articolo 1

 

Gli Stati parti vietano la vendita di bambini, la prostituzione di bambini e la pornografia con bambini, in conformità alle norme del presente Protocollo.

 

Articolo 2

 

Ai fini del presente Protocollo:

a) per vendita di bambini si intende qualsiasi atto o transazione che comporta il trasferimento di un bambino, di qualsiasi persona o gruppo di persone ad altra persona o ad altro gruppo dietro compenso o qualsiasi altro vantaggio;

b) per prostituzione di bambini si intende il fatto di utilizzare un bambino a fini di attività sessuali dietro compenso o qualsiasi altro vantaggio;

c) per pornografia rappresentante bambini si intende qualsiasi rappresentazione, con qualsiasi mezzo, di un bambino dedito ad attività sessuali esplicite, concrete o simulate o qualsiasi rappresentazione degli organi sessuali di un bambino a fini soprattutto sessuali.

 

Articolo 3

 

1. Ciascuno Stato parte vigila che, come minimo, i seguenti atti e attività siano pienamente recepiti dal suo diritto penale, a prescindere che tali reati siano commessi a livello interno o trans-nazionale da un individuo o in modo organizzato:

a) per quanto riguarda la vendita di bambini di cui all’articolo 2:

i) il fatto di offrire, consegnare o accettare un bambino, a prescindere dal mezzo utilizzato per i seguenti fini:

a. sfruttare il bambino a fini sessuali;

b. trasferire gli organi del bambino a fini di lucro;

c. sottoporre il bambino ad un lavoro forzato;

ii) il fatto di ottenere indebitamente, in quanto intermediario, il consenso all’adozione di un bambino in violazione degli strumenti giuridici internazionali relativi all’adozione;

b) il fatto di offrire, ottenere, procurare o fornire un bambino a fini di prostituzione, quale definita all’articolo 2;

c) il fatto di produrre, distribuire, diffondere, importare, esportare, offrire, vendere o detenere i summenzionati fini, materiale pornografico rappresentante bambini, quale definito all’articolo 2.

2. Fatto salvo il diritto interno di uno Stato parte, le stesse norme valgono in caso di tentata perpetrazione di uno qualsiasi di questi atti, di complicità nel commetterlo o di partecipazione allo stesso.

3. Ogni Stato parte farà in modo che tali reati siano passibili di pene adeguate in considerazione della loro gravità.

4. Fatte salve le norme del suo diritto interno, ogni Stato parte prende, se del caso, i provvedimenti richiesti al fine di determinare la responsabilità delle persone giuridiche per i reati di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Secondo i principi giuridici dello Stato parte, questa responsabilità può essere penale, civile o amministrativa.

5. Gli Stati parti prendono ogni provvedimento giuridico e amministrativo adeguato per accertarsi che tutte le persone che intervengono nell’adozione di un bambino agiscono in conformità alle norme degli strumenti giuridici internazionali applicabili.

 

Articolo 4

 

1. Ogni Stato parte prende le misure necessarie per stabilire la propria competenza al fine di giudicare i reati di cui al paragrafo 1 dell’art. 3, qualora tali reati siano stati commessi sul suo territorio o a bordo di navi o di aeronavi immatricolate in detto Stato.

2. Ogni Stato parte può prendere le misure necessarie per stabilire la propria competenza al fine di giudicare i reati di cui al paragrafo 1 dell’articolo 3, nei seguenti casi:

a) quando il presunto autore del reato è cittadino di detto Stato o ha la sua residenza abituale sul territorio di quest’ultimo;

b) quando la vittima è cittadino di detto Stato.

3. Ogni Stato parte prende altresì le misure necessarie per stabilire la propria competenza la fine di giudicare i summenzionati reati quando il presunto autore del reato è presente sul suo territorio, e lo Stato non lo estrada verso un altro Stato parte per il motivo che il reato è stato commesso da un suo cittadino.

4. Il presente Protocollo non esclude l’esercizio di alcuna competenza penale in applicazione del diritto interno.

 

Articolo 5

 

1. I reati di cui al paragrafo 1 dell’articolo 3 sono di diritto inclusi in qualsiasi trattato di estradizione in vigore fra gli Stati parti e sono altresì inclusi in qualsiasi trattato di estradizione successivamente concluso fra di loro in conformità alle condizioni enunciate in detti trattati.

2. Se uno Stato parte, il quale subordina l’estradizione all’esistenza di un trattato, è adito di una richiesta di estradizione ad opera di un altro Stato parte con il quale non è vincolato da alcun trattato di estradizione, esso può considerare il presente Protocollo come base giuridica dell’estradizione per quanto riguarda tali reati. L’estradizione è subordinata alle condizioni previste dal diritto dello Stato richiesto.

3. Gli Stati parti che non subordinano l’estradizione all’esistenza di un trattato, riconoscono tali reati come casi di estradizione fra di loro, alle condizioni stabilite dal diritto dello Stato richiesto.

4. Fra Stati parti, tali reati sono considerati ai fini dell’estradizione, come essendo stati commessi non solo sul luogo dove stati perpetrati, ma anche sul territorio posto sotto la giurisdizione di Stati tenuti a stabilire la loro competenza ai sensi dell’articolo 4.

5. Se una richiesta di estradizione viene presentata per via di un reato di cui al paragrafo 1 dell’articolo 3, e se lo Stato richiesto non concede o non vuole concedere l’estradizione in ragione della nazionalità dell’autore del reato, questo Stato adotta le misure richieste per adire le sue autorità competenti in vista di un procedimento legale.

 

Articolo 6

 

1. Gli Stati parti si concedono reciprocamente la massima assistenza in vista di qualsiasi inchiesta, procedura penale o procedura di estradizione relativa a reati di cui al paragrafo 1 dell’articolo 3, ivi compreso per l’ottenimento degli elementi di prova di cui dispongono e che sono necessari alla procedura.

2. Gli Stati parti adempiono ai loro obblighi in forza del paragrafo 1 del presente articolo, in conformità ad ogni trattato o accordo di assistenza giuridica eventualmente esistente fra di loro. In mancanza di tale trattato o accordo, gli Stati parti si concedono reciprocamente tale assistenza in conformità al loro diritto interno.

 

Articolo 7

 

Fatte salve le norme del loro diritto interno, gli Stati parti:

a) prendono misure appropriate per consentire la confisca e il sequestro, come opportuno:

i) di beni come documenti, averi e altri mezzi materiali utilizzati per commettere i reati di cui al presente Protocollo, o per agevolarne la perpetrazione;

ii) del prodotto di tali reati;

b) danno attuazione alle richieste di confisca e di sequestro dei beni o prodotti di cui al capoverso i) del paragrafo a) emanati da un altro Stato parte;

c) prendono provvedimenti in vista di chiudere temporaneamente o definitivamente i locali utilizzati per commettere tali reati.

 

Articolo 8

 

1. Gli Stati parti adottano ad ogni stadio della procedura penale le misure necessarie per proteggere i diritti e gli interessi dei bambini che sono vittime delle pratiche proscritte dal presente Protocollo, in particolare:

a) riconoscendo la vulnerabilità delle vittime ed adattando le procedure in modo da tenere debitamente conto dei loro particolari bisogni, in particolare in quanto testimoni;

b) informando le vittime riguardo ai loro diritti, al loro ruolo e alla portata della procedura, nonché alla programmazione e allo svolgimento della stessa, e circa la decisione pronunciata per il loro caso;

c) permettendo che, quando gli interessi personali delle vittime sono stati coinvolti, le loro opinioni, i loro bisogni o le loro preoccupazioni siano presentate ed esaminate durante la procedura, in modo conforme alle regole di procedura del diritto interno;

d) fornendo alle vittime servizi di assistenza appropriati, ad ogni stadio della procedura giudiziaria;

e) proteggendo, se del caso, la vita privata e l’identità delle vittime e adottando misure conformi al diritto interno per prevenire la divulgazione di qualsiasi informazione atta ad identificarle;

f) vigilando, se del caso, che le vittime e le loro famiglie e i testimoni a carico siano al riparo da intimidazioni e rappresaglie;

g) evitando ogni indebito riguardo nel pronunciare la sentenza e nell’esecuzione di ordinanze o decisioni che stabiliscono un indennizzo per le vittime.

2. Gli Stati parti si accertano che nessuna incertezza relativa all’età effettiva della vittima impedisca l’instaurazione di inchieste penali, soprattutto di inchieste volte a determinare la loro età.

3. Gli Stati parti si accertano che nel modo di trattare le vittime dei reati descritti nel presente Protocollo da parte dell’ordinamento giudiziario penale, l’interesse superiore del bambino sia sempre il criterio fondamentale.

4. Gli Stati parti adottano misure per impartire una formazione appropriata, in particolare in ambito giuridico e psicologico, alle persone che si occupano delle vittime dei reati di cui nel presente Protocollo.

5. Se del caso, gli Stati parti si adoperano come necessario per garantire la sicurezza e l’integrità delle persone e/o degli organismi di prevenzione e/o di tutela e di riabilitazione delle vittime di tali reati.

6. Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica il diritto dell’accusato ad un processo equo o imparziale o è incompatibile con tale diritto.

 

Articolo 9

 

1. Gli Stati parti adottano o rafforzano, applicano e divulgano leggi, misure amministrative, politiche e programmi sociali per prevenire i reati di cui nel presente Protocollo. Una particolare attenzione è concessa alla protezione dei bambini maggiormente esposti alle prassi in oggetto.

2. Con l’informazione mediante ogni mezzo appropriato, l’istruzione e la formazione, gli Stati parti sensibilizzano il pubblico, ivi compresi i bambini, riguardo alle misure atte a prevenire le prassi proscritte dal presente Protocollo e i loro effetti nefasti. Adempiendo ai loro obblighi in forza del presente articolo, gli Stati parti incoraggiano la partecipazione della collettività e in particolare dei bambini e di quelli che ne sono vittime, a tali programmi d’informazione, d’istruzione e di formazione, anche a livello internazionale.

3. Gli Stati parti prendono tutte le misure concretamente possibili per assicurare ogni adeguata assistenza alle vittime dei reati, di cui nel presente Protocollo, in vista del loro completo reinserimento sociale e del loro completo ristabilimento fisico e psicologico.

4. Gli Stati parti vigilano che tutti i bambini vittime dei reati descritti nel Protocollo abbiano accesso a procedure che permettono loro senza discriminazioni di richiedere alle persone giuridicamente responsabili la riparazione del danno subito.

5. Gli Stati parti prendono misure appropriate per vietare in modo efficace la produzione e la diffusione dei materiali che pubblicizzano le prassi proscritte nel presente Protocollo.

 

Articolo 10

 

1. Gli Stati parti prendono tutte le misure necessarie per rafforzare la cooperazione internazionale mediante accordi multilaterali, regionali e bilaterali, aventi per oggetto di prevenire, identificare, perseguire e punire i responsabili di atti connessi alla vendita di bambini, alla prostituzione di bambini, alla pornografia e al turismo pedofili, nonché di indagare su tali accordi. Gli Stati parti favoriscono altresì la cooperazione e il coordinamento internazionale fra le loro autorità, le organizzazioni non governative nazionali ed internazionali e le organizzazioni internazionali.

2. Gli Stati parti incoraggiano la cooperazione internazionale per facilitare il riadattamento fisico e psicologico dei bambini vittime, il loro reinserimento sociale e il loro rimpatrio.

3. Gli Stati parti si adoperano in vista di rafforzare la cooperazione internazionale per eliminare i principali fattori, quali in particolare la povertà e il sottosviluppo che rendono i bambini vulnerabili alla vendita, alla prostituzione, alla pornografia e al turismo pedofili.

4. Gli Stati parti che sono in grado di farlo, forniscono un aiuto finanziario, tecnico o di altro tipo nell’ambito dei programmi esistenti, multilaterali, regionali, bilaterali o altri.

 

Articolo 11

 

Nessuna delle norme del presente Protocollo pregiudica disposizioni maggiormente favorevoli al conseguimento dei diritti del fanciullo che figurano:

a) nella legislazione di uno Stato parte;

b) nel diritto internazionale in vigore per questo Stato.

 

Articolo 12

 

1. Ciascuno Stato parte sottopone, entro due anni a decorrere dall’entrata in vigore del presente Protocollo nei suoi confronti, un rapporto al Comitato dei diritti del fanciullo contenente informazioni particolareggiate sulle misure che ha adottato per dare attuazione alle norme del Protocollo.

2. Dopo la presentazione del suo rapporto particolareggiato, ciascuno Stato parte include nei rapporti che sottopone al Comitato dei diritti del fanciullo, in conformità all’art. 44 della Convenzione, tutte le nuove informazione relative all’applicazione del presente Protocollo. Gli altri Stati parti al Protocollo sottopongono un rapporto ogni cinque anni.

3. Il Comitato dei diritti del fanciullo può chiedere agli Stati parti informazioni supplementari circa l’applicazione del presente protocollo.

 

Articolo 13

 

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma di ogni Stato che è parte alla Convenzione o che l’ha firmata.

2. Il presente Protocollo è sottoposto a ratifica, ed è aperto all’adesione di ogni Stato che è parte alla Convenzione o che l’ha firmata. Gli strumenti di ratifica o di adesione saranno depositati presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

 

Articolo 14

 

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo la data di deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione.

2. Per ciascuno degli Stati che ratificheranno il presente Protocollo o vi aderiranno dopo la sua entrata in vigore, il Protocollo entrerà in vigore un mese dopo la data in cui questo Stato avrà depositato il suo strumento di ratifica o di adesione.

 

Articolo 15

 

1. Ogni Stato parte può in qualsiasi momento denunciare il presente Protocollo mediante una notifica scritta indirizzata al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, il quale ne informa le altre parti alla Convenzione e tutti gli Stati che l’hanno firmata. La denuncia ha effetto un anno dopo la data in cui la notifica è stata ricevuta dal Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

2. La denuncia non libera lo Stato parte che ne è autore dagli obblighi che gli sono imposti dal Protocollo riguardo a qualsiasi reato commesso prima della data in cui la denuncia ha effetto, né intralcia in alcun modo il prosieguo dell’esame di qualsiasi questione di cui il Comitato fosse già investito prima di tale data.

 

Articolo 16

 

1. Ogni Stato parte può presentare una proposta di emendamento e depositare il testo presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Quest’ultimo comunica la proposta di emendamento agli Stati parti, domandando loro di fargli sapere se sono favorevoli alla convocazione di una conferenza di Stati parti per esaminare tale proposta di emendamento, e metterla ai voti. Se entro i quattro mesi successivi alla data di tale comunicazione, almeno un terzo degli Stati parti si pronuncia a favore della convocazione di detta conferenza, il Segretario generale convoca la conferenza sotto l’egida dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottato a maggioranza dagli Stati parti presenti e votanti alla conferenza, è sottoposto all’Assemblea generale per approvazione.

2. Ogni emendamento adottato in conformità alle disposizioni del paragrato 1 del presente articolo entra in vigore quando è stato approvato dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite e accettato dalla maggioranza di due terzi degli Stati parti.

3. Quando un emendamento entra in vigore esso ha valenza obbligatoria per gli Stati parti che lo hanno accettato, mentre gli altri Stati parti rimangono vincolati dalle norme del presente Protocollo e da ogni emendamento precedente da essi accettato.

 

Articolo 17

 

1. Il presente Protocollo, i cui testi in arabo, in cinese, in francese, in inglese, in russo e in spagnolo fanno ugualmente fede, sarà depositato presso gli archivi dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

2. Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite trasmetterà una copia certificata conforme del presente Protocollo a tutti gli Stati parti alla Convenzione e a tutti gli Stati che l’hanno firmata.

 

 

 

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