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Adempimento ed evasione dell’Obbligo Scolastico
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Uniti... per farlo evadere?
Adempimento ed evasione dell’Obbligo Scolastico(Articoli di legge raccolti da Luigi Scialanca) Clicca qui per scaricare il testo in formato Word Clicca qui per scaricare il testo in formato pdf Ritengo doveroso (e magari anche utile ad aiutare qualcuno a ritrovare sé stesso) rammentare le fondamentali disposizioni di legge in materia di adempimento ed evasione dell’Obbligo Scolastico. E in primo luogo, naturalmente, l’articolo 34 della Costituzione della Repubblica Italiana, che dice:La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.Viene poi...L’articolo 731 del Codice PenaleFonte: Codice Penale, Libro Terzo, Delle contravvenzioni in particolare, Titolo II, Delle contravvenzioni concernenti l’attività sociale della pubblica amministrazione (Artt. 731-734)
Chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza (1) sopra un minore, omette, senza giusto motivo (2), d’impartirgli o di fargli impartire l’istruzione elementare (3) è punito con l’ammenda fino a trenta euro (4). Note(1) I soggetti rivestiti di autorità sono essenzialmente i genitori aventi la patria potestà o, in mancanza, il tutore, mentre i soggetti incaricati della vigilanza sono tutti coloro ai quali il minore è affidato per ragioni di educazione, di cura, per l’esercizio di una professione o di un’arte, ecc. (2) I “giusti motivi” che rendono non punibile l’inadempimento dell’obbligo dell’istruzione dei minori, si identificano con tutte le cause che rendono inattuabile l’ottemperanza dell’obbligo stesso. Tali sono considerate dalla giurisprudenza: l’eccessiva distanza tra l’abitazione del minore e la scuola in mancanza di idonei servizi di trasporto; la mancanza assoluta di insegnanti; lo stato di salute del minore; l’inidoneità assoluta dei locali destinati a scuola. Può assumere valore di “giusto motivo” anche la volontà del minore purché si sostanzi in un “rifiuto categorico ed assoluto, cosciente e volontario” che permanga pur dopo che “i genitori abbiano usato ogni argomento persuasivo e ogni altro espediente educativo di cui siano capaci secondo il proprio livello socioeconomico e culturale e abbiano fatto ricorso, se le circostanze ambientali lo consentano, agli organi di assistenza sociale” (Cass. 26-4-1988, n. 5023). (3) Cfr. anche l. 31-12-1962, n. 1859: questa, all’art. 1, ha sancito l’obbligatorietà dell’istruzione successiva a quella elementare per una durata di tre anni presso la scuola media secondaria di primo grado e, all’art. 8, ha esteso la pena prevista dall’art. 731 all’inadempimento dell’obbligo di cui all’art. 1. (4) Importo incrementato a norma dell’art. 113, c. 1, l. n. 689/1981.
Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione Art. 113 - Responsabili dell’adempimento dell’obbligo scolastico Rispondono dell’adempimento dell’obbligo i genitori dell’obbligato o chiunque a qualsiasi titolo ne faccia le veci. Art. 114 - Vigilanza sull’adempimento dell’obbligo scolastico Il sindaco ha l’obbligo di trasmettere ogni anno, prima della riapertura delle scuole, ai direttori didattici l’elenco dei fanciulli che per ragioni di età sono soggetti all’obbligo scolastico, con l’indicazione del nome dei genitori o di chi ne fa le veci. Iniziato l’anno scolastico, l’elenco degli obbligati è confrontato con i registri dei fanciulli iscritti nelle scuole al fine di accertare chi siano gli inadempienti. L’elenco degli inadempienti viene, su richiesta dell’autorità scolastica, affisso nell’albo pretorio per la durata di un mese. Trascorso il mese dell’affissione di cui al comma 3, il sindaco ammonisce la persona responsabile dell’adempimento invitandola ad ottemperare alla legge. Ove essa non provi di procurare altrimenti l’istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l’assenza dei fanciulli dalla scuola pubblica, o non ve li presenti entro una settimana dall’ammonizione, il sindaco procede ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale. Analoga procedura è adottata in caso di assenze ingiustificate durante il corso dell’anno scolastico tali da costituire elusione dell’obbligo scolastico. 6. Si considerano giustificate le assenze dalla scuola di cui all’articolo 17, comma 4, della legge 22 novembre 1988, n. 516 (5) e all’articolo 4, comma 4, della legge 8 marzo 1989 n. 101 (6). Note(5) Legge 22 novembre 1988, n. 516, Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno (Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 1988, n. 283). Art. 4. Si considerano giustificate le assenze degli alunni avventisti dalla scuola nel giorno di sabato su richiesta dei genitori o dell’alunno se maggiorenne. (6) Legge 8 marzo 1989, n. 101, Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità ebraiche italiane. Art. 4. Si considerano giustificate le assenze degli alunni ebrei dalla scuola nel giorno di sabato su richiesta dei genitori o dell’alunno se maggiorenne. ScuolAnticoli sulla Scuola (per la Scuola vera, che è di tutti, contro la “scuola” “buona”, che è dei piddino-renzisti)
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Chi, nel Paese immaginario, può avere interesse a far sì che l’istruzione sembri ai Bambini non tanto importante? Chi può avere interesse a disporre in loco, un domani, di una gioventù culturalmente e professionalmente mediocre?... Vuoi un aiuto per tracciare l’identikit del “misterioso” individuo? Chiedilo all’immortale Collodi leggendo, da Le avventure di Pinocchio, L’Omino di Burro. (Nell’immagine: L’Omone di Burro del Paese dei Balocchi rivela il vero volto alla Volpe e al Gatto. Pinocchio, Walt Disney, 1940).
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